Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1999
Attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
E
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto l'articolo 229 dei nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 114 dei 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttiva comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visti i commi 5 e 7 dell'articolo 106 ed il comma 1 dell'articolo 114 dei nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza dei Ministro dei Trasporti e della Navigazione, del Ministro dell'Agricoltura e Foreste nel frattempo divenuto Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e dei Ministro dell'Ambiente, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali, nonche' in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al diritto comunitario;
Vista la direttiva 97168/CE del. Parlamento Europeo e dei Consiglio dei 16 dicembre 1997, pubblicata sulla G.U. della Comunita' Europea L 59 dei 27 ,febbraio 1998, che reca provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati, all'installazione sulle macchine mobili non' stradali al fine di proteggere. adeguatamente i cittadini contro i rischi per la salute dovuti all'inquinamento atmosferico;
Sentito il Ministro della Sanita';
DECRETA
Articolo 1
E' istituita l'omologazione dei motori destinati al l'installazione su macchine mobili non stradali per quanto riguarda l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante.
 
Articolo 2
Ai fini dei presente decreto, si intende per:
- macchina mobile non stradale, qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato un motore a combustione interna, quale specificato nell'allegato 1, sezione 1;
- omologazione, il procedimento mediante il quale lo Stato Italiano certifica che un tipo di motore a combustione interna, ovvero una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici dei presente decreto in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato;
- tipo di motore, una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali definite nell'allegato li, appendice 1;
- famiglia di motori, un gruppo di' motori stabilito dal costruttore che, per progetto, si presume abbiano emissioni dallo scarico analoghe e che soddisfino i requisiti dei presente decreto;
- motore capostipite, un motore selezionato all'interno di una famiglia di motori, tale da soddisfare i requisiti di cui ai punti 6 e 7 dell'allegato 1;
- potenza dei motore, la potenza netta specificata all'allegato 1, punto 2,4;
- data di produzione dei motore, la data in cui il motore supera il controllo finale dopo essere uscito dalla linea di produzione. A questo punto il motore e' pronto per essere consegnato o immagazzinato;
- immissione sul mercato, l'azione di- rendere disponibile nel mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, un prodotto contemplato dei presente decreto, destinato ad essere distribuito e/o utilizzato all'interno della Comunita';
- costruttore, la persona o l'ente responsabile, verso l'autorita' che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti dei procedimento di omologazione e della conformita' della produzione; non e' indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del motore;
- autorita' che rilascia l'omologazione e che e' responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un motore o di una famiglia di motori, dei rilascio e della revoca delle schede di omologazione, nonche' di assicurare il collegamento con le autorita' omologanti degli altri Stati membri della Comunita' Europea e di verificare le disposizioni prese dai costruttori per controllare la conformita' di produzione: Ministero dei Trasporti, e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Unita' di Gestione della Motorizzazione e della sicurezza dei Trasporto Terrestre - MOT 3.
- servizio tecnico, ovvero organismi designati come laboratori di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'Autorita' che rilascia l'omologazione:
MOT 3- Roma; Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi -Roma;

Centro Prove Autoveicoli di Torino;

Milano;

Brescia;

Verona;

Bolzano;

Bologna;

Pescara;

Napoli;

Bari;

Palermo;

Catania;

Uffici dei Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- scheda informativa, il documento che figura nell'allegato II;
- documentazione informativa, la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorita' che rilascia l'omologazione come prescritto dalla scheda informativa;
- fascicolo di' omologazione, la documentazione informativa e tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorita' incaricata dell'omologazione hanno aggiunto 'alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni;
- indice dei fascicolo di omologazione, il documento in cui e' elencato il contenuto dei fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.
 
Articolo 3
1 . La domanda di' omologazione di un motore o di una famiglia di motori e' presentata dal costruttore all'Autorita' che rilascia l'omologazione per il tramite dei Centro Prova Autoveicoli di competenza territoriale.
Essa e' accompagnata dalla documentazione informativa contenente i dati specificati nel documento di cui all'allegato Il dei presente decreto. I motori conformi alle caratteristiche dei tipo di motore descritte nell'allegato li, appendice 1 sono sottoposti all'esame dei servizio tecnico, responsabile delle prove di omologazione.
2. Nel caso di una domanda di omologazione di una famiglia di motori, se l'Autorita' che rilascia l'omologazione ritiene che la domanda relativa al motore capostipite presentato non rappresenti perfettamente la famiglia di motori descritta nell'allegato li, appendice 2, viene presentato un motore capostipite alternativo e, se necessario, supplementare determinato dall'autorita' che rilascia l'omologazione ai fini dell'omologazione di cui al paragrafo l.
3. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di motore o di una famiglia di motori puo' essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo o famiglia da omologare deve essere presentata una domanda distinta.
 
Articolo 4
1. L'Autorita' che rilascia l'omologazione concede l'omologazione a tutti i tipi o famiglie di motori conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni dei presente decreto.
2. L'Autorita' che rilascia l'omologazione completa tutte le parti corrispondenti della scheda di omologazione, il cui modello figura nell'allegato Vi dei presente decreto per ciascun tipo o famiglia di motori da esso omologati e redige o verifica il contenuto dell'indice dei fascicolo di omologazione. Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII. La scheda di omologazione compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente.
3. Quando il motore da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi della macchina mobile non stradale, e per questa ragione la conformita' a una o piu' prescrizioni puo' essere verificata soltanto quando il motore da omologare funziona in connessione con altri elementi della macchina, simulati o reali, l'omologazione dello o dei motori deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio.
4. L'Autorita' che rilascia l'omologazione:
a) invia ogni mese alle Autorita' che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri l'elenco (contenente le menzioni indicate nell'allegato Vili) delle omologazioni dei tipi o famiglie di motori rilasciate, negate o revocate nel corso dello stesso mese;
b) su richiesta dell'Autorita' di un altro Stato membro che rilascia l'omologazione, invia immediatamente:
- copia della scheda di omologazione dei tipo o famiglia di motore e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun tipo o famiglia di motore per il quale ha rilasciato, negato o revocato l'omologazione, e/o
- l'elenco dei motori prodotti in base alle omologazioni concesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, contenente le informazioni di cui all'allegato IX, e/o - copia della dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
5. Ogni anno, oppure su richiesta, l'Autorita' che rilascia l'omologazione invia alla Commissione della Comunita' Europea una copia della scheda tecnica di cui all'allegato X relativa ai motori omologati dopo la data dell'ultima notifica.
 
Articolo 5
1. La domanda di modifica o di estensione di un'omologazione e' presentata esclusivamente all'Autorita' che ha rilasciato l'omologazione originaria.
2. Ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'Autorita' che ha rilasciato l'omologazione:
- rilascia, se necessario, le pagine modificate dei fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, essa modifica anche l'indice dei fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate;
- rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) ove siano mutati alcuni dati in essa contenuti (esclusi gli allegati) oppure se, dopo la data indicata nell'omologazione, siano mutati i requisiti del presente decreto. Sulla scheda di omologazione aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione.
Se l'Autorita' che rilascia l'omologazione ritiene che una modifica apportata a un fascicolo di omologazione giustifichi nuove prove o nuove verifiche, essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.
 
Articolo 6
1. Il costruttore deve apporre su ciascuna unita' fabbricata in conformita' al tipo omologato, le marcature di cui all'allegato 1, punto 3, ivi compreso il numero di omologazione.
2. Se la scheda di omologazione contiene, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, restrizioni d'uso, il costruttore deve fornire, per ciascuna unita' prodotta, informazioni dettagliate su tali restrizioni e indicare le condizioni di montaggio. Qualora una serie di tipi di motori sia consegnata ad un unico costruttore di macchine, e' sufficiente fornire a quest'ultimo, al massimo entro la data di consegna dei primo motore, un'unica scheda informativa contenente anche i relativi numeri di identificazione dei motori.
3. Su richiesta dell'Autorita' che ha rilasciato l'omologazione il costruttore detentore di una scheda di omologazione deve inviare entro 45 giorni a decorrere dalla fine di ogni anno civile e senza indugio dopo ogni data di attuazione in caso di modifica dei requisiti dei presente decreto, nonche' immediatamente dopo ogni altra data eventualmente stabilita da detta autorita', un elenco contenente la serie di numeri di identificazione per ogni tipo di motore prodotto in base ai requisiti dei presente decreto a partire dalla presentazione dell'ultima relazione o dal momento in cui i requisiti dei presente decreto entrano in vigore. Se il sistema di codifica dei motore non lo prevede, l'elenco in questione deve indicare la correlazione tra i numeri di identificazione e i relativi tipi o famiglie di motori e i numeri di omologazione. L'elenco deve inoltre contenere informazioni particolari qualora il costruttore cessi di produrre un tipo o una famiglia di motori omologati. Se non e' richiesto l'invio a scadenza regolare di questo elenco all'autorita' che rilascia l'omologazione, il costruttore deve conservarlo per un periodo minimo di 20 anni.
4. Entro 45 giorni dalla fine di ciascun anno civile, e comunque alla scadenza delle date di attuazione di cui all'articolo 9, il costruttore deve inviare all'Autorita' che ha rilasciato l'omologazione una dichiarazione che specifichi i tipi e le famiglie di motori. nonche' i relativi codici di identificazione dei motori, che intende produrre a partire da quella data.
 
Articolo 7
1. Le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 88/77/CEE, conformi con le fasi A o B di cui all'articolo 2 e all'allegato 1, sezione 6, punto 2.1 della direttiva 911542/CEE e, se dei caso, i relativi marchi di omologazione, sono accettati per la fase l di cui all'articolo 9, punto 2 del presente decreto. Tale validita' cessa al momento dell'attuazione obbligatoria della fase Il di cui all'articolo 9, punto 3 dei presente decreto.
 
Articolo 8
1. l motori nuovi conformi al tipo omologato ai sensi dei presente decreto possono essere immessi sul mercato siano essi gia' montati su macchine o no.
2. E' permessa l'immissione sul mercato soltanto dei motori nuovi conformi ai requisiti della presente direttiva, siano essi gia' montati su macchine o no.
3. L'Autorita' che ha rilasciato l'omologazione adotta i provvedimenti necessari per registrare e controllare, eventualmente in collaborazione con le Autorita' che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, i numeri di identificazione dei motori prodotti in base ai requisiti dei presente decreto.
4. Puo' essere effettuato un controllo supplementare dei suddetti numeri in combinazione con il controllo della conformita' della produzione di cui all'articolo 11.
5. Per il controllo dei numeri d'identificazione, il costruttore o i suoi agenti stabiliti nella Comunita' forniscono senza indugio, su richiesta dell'Autorita' competente, tutte le informazioni necessarie in merito ai suoi acquirenti, nonche' i numeri d'identificazione dei motori prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3. Qualora, i motori siano venduti ad un costruttore di macchine, le suddette informazioni supplementari non sono necessarie.
6. Se, a richiesta dell'Autorita' incaricata del rilascio dell'omologazione, il costruttore non e' in grado di verificare i requisiti di cui all'articolo 6, in particolare in collegamento con il paragrafo 5 dei presente articolo, l'omologazione concessa al relativo tipo o famiglia di motori a norma dei presente decreto, puo' essere revocata. In tal caso, la procedura d'informazione segue le modalita' descritte all'articolo 12, paragrafo 4.
 
Articolo 9
1. A decorrere dalla data di pubblicazione dei presente decreto non puo' essere negata l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori o il rilascio dei documento di cui all'allegato VI ne' potranno essere imposti, per l'omologazione, ulteriori requisiti in materia di emissioni che inquinano l'atmosfera, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore, se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto in materia di emissioni di inquinanti gassosi o particolato.
2. Fase l di omologazione (categoria motori A/B/C). Sara' negato il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VI e ogni altra omologazione, in merito alle emissioni, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore:
successivamente alla data di pubblicazione dei presente decreto, per motori di potenza pari a:
- A: 130 kW (minore o uguale) P (minore o uguale) 560 kW;
- B: 75 kW (minore o uguale) P (minore) 130 kW;
- C: 37 kW (minore o uguale) P (minore) 75 kW;
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti dal motore in questione non sono Conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.1 dell'allegato 1.
3. Fase Il di omologazione (categorie di motori D, E, F, G) . Sara' rifiutato il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori ed il rilascio dei documento di cui all'allegato Vi e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore:
- D: successivamente al 31 dicembre 1999, per motori di potenza pari a:
18kW (minore o uguale) P (minore o uguale) 37 kW;
- E: successivamente al 31 dicembre 2000, per motori di potenza pari a:
130 kW (minore o uguale) P (minore o uguale) 560 kW;
- F: successivamente al 31 dicembre 2001, per motori di potenza pari a:
75 kW (minore o uguale) P (minore) 130 kW;
- G: successivamente al 31 dicembre 2002, per motori di potenza pari a:
37 kW (minore o uguale) P (minore)< 75 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.3 dell'allegato 1.
4. A decorrere dalle date sotto indicate, con l'eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione In paesi terzi, sara' permessa l'immatricolazione, se dei caso, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, gia' montati su macchine o no, soltanto se essi soddisfano i requisiti dei presente decreto e soltanto se ciascun motore e' omologato in base ad una delle categorie definite ai paragrafi 2 e 3.
Fase I
- categoria A dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione dei presente decreto;
- categoria B dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto;
- categoria C dopo 9 mesi dalla data di pubblicazione dei presente decreto.
Fase II
- categoria D successivamente al 31 dicembre 2000
- categoria E successivamente al 31 dicembre 2001
- categoria F successivamente al 31 dicembre 2002
- categoria G successivamente al 31 dicembre 2003.
Per ciascuna categoria, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sentito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il Ministero dell'Ambiente, puo' tuttavia posporre di due anni l'applicazione dei requisito menzionato per i motori prodotti ad una data precedente alla corrispondente data indicata nel presente comma.
L'autorizzazione rilasciata ai motori della fase I decade a decorrere dall'attuazione obbligatoria della fase Il.
 
Articolo 10
1. l requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 9, paragrafo 4 non si applicano:
- ai motori ad uso delle forze armate;
- ai motori esentati in base al paragrafo 2.
2. Su richiesta dei costruttore l'Autorita' che rilascia l'omologazione puo' esentare i motori di fine serie ancora in magazzino o le giacenze di macchine mobili non stradali relativamente ai loro motori, dal l'applicazione delle scadenze per l'immissione sul mercato di cui all'articolo 9, paragrafo 4 purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- prima dell'entrata in vigore dei termini stabiliti. il costruttore deve presentare domanda alla Autorita' che rilascia l'omologazione o che ha omologato il o i rispettivi tipi o famiglie di motori;
- la domanda dei costruttore deve contenere l'elenco dei motori nuovi non immessi sul mercato entro i termini stabiliti, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3; nel caso di motori disciplinati per la prima volta dal presente decreto, il costruttore deve presentare domanda all'Autorita' che rilascia l'omologazione per i motori in questione immagazzinati in Italia;
- la domanda deve specificare i motivi tecnici o economici che la giustificano;
- i motori devono essere conformi ad un tipo o a una famiglia per i quali l'omologazione non risulta piu' valida, o che non hanno richiesto in passato l'omologazione ma che sono stati prodotti entro i termini stabiliti;
- i motori devono essere stati materialmente immagazzinati prima della scadenza dei termini;
- per l'applicazione dell'esenzione, il numero massimo di motori nuovi di' uno o piu' tipi immessi sul mercato italiano non deve superare il 10% dei motori nuovi di tutti i tipi interessati, immessi sul mercato italiano nell'anno precedente;
- se l'Autorita' che rilascia l'omologazione accetta la domanda, entro il termine di un mese deve comunicare alle Autorita' che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri le informazioni e i motivi che giustificano l'esenzione concessa ai costruttori;
- se l'Autorita' che rilascia l'omologazione concede l'esenzione a norma dei presente articolo deve verificare che il costruttore si conformi a tutti gli obblighi dei caso;
- per ciascun motore in questione l'autorita' responsabile dell'omologazione rilascia un certificato di conformita' ove figura una voce speciale; ove occorra, si puo' utilizzare un documento codificato contenente tutti i numeri di identificazione dei motori in questione;
- l'Autorita' che rilascia l'omologazione comunichera' ogni anno alla Commissione l'elenco delle esenzioni concesse, indicandone i motivi.
Questa possibilita' e' limitata a un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui i motori sono stati sottoposti per la prima volta alle scadenze per l'immissione sul mercato.
 
Articolo 11
1. L'Autorita' che rilascia l'omologazione adottera' i provvedimenti necessari per accertare, in merito alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato 1, eventualmente in collaborazione con le Autorita' che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire il controllo efficace della conformita' della produzione.
2. L'Autorita' che rilascia l'omologazione adottera' i provvedimenti necessari per accertare, in merito alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato 1, eventualmente in collaborazione con le Autorita' responsabili dell'omologazione degli altri Stati membri, che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e che i motori prodotti che recano un - numero di omologazione a norma dei presente decreto continuino ad essere conformi alla descrizione contenuta nella scheda di omologazione dei tipo o della famiglia di motori omologati e ai relativi allegati.
 
Articolo 12
l. Si ha non conformita' al tipo o alla famiglia omologata quando si constatano divergenze rispetto alle informazioni contenute nella scheda di omologazione o nel fascicolo di omologazione che non sono state autorizzate, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.
2. Se l'Autorita' che rilascia l'omologazione constata che i motori accompagnati da un certificato di conformita' o che recano un marchio di omologazione non sono conformi al tipo o alla famiglia da esso omologati, adotta i provvedimenti necessari affinche' i motori prodotti siano nuovamente conformi al tipo o alla famiglia omologati. L'Autorita' che rilascia l'omologazione notifica alle Autorita' responsabili dell'omologazione degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino alla revoca dell'omologazione.
3. Se l'Autorita' di uno Stato membro che rilascia l'omologazione dimostra che i motori che recano un numero di omologazione non sono conformi al tipo o alla famiglia omologati, puo' chiedere alle Autorita' dello Stato membro che ha concesso l'omologazione di verificare se i motori in produzione sono conformi al tipo o alla famiglia omologati. Tale verifica deve essere effettuata entro sei mesi dalla data della richiesta.
4. Le Autorita' che rilasciano l'omologazione degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di' un mese, della revoca di un'omologazione e dei motivi che la giustificano.
 
Articolo 13
Adeguamento al progresso tecnico
1 - Ad eccezione dei requisiti di cui all'allegato 1, punto 1, punti da 2.1 a 2.8 e punto 4, tutte le modifiche necessarie per adeguare gli allegati dei presente decreto al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione della Comunita' Europea.
 
Articolo 14
I dieci allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
 
Articolo 15
Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 1999
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO
Il Ministro dell'ambiente
RONCHI
 
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----> Vedere Allegato da pag. 26 a pag. 33 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 34 a pag. 57 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 58 a pag. 59 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 60 a pag. 84 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 85 a pag. 88 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato a pag. 89 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato a pag. 90 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato a pag. 91 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato a pag. 92 del S.O. <----
 
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