Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 3 dicembre 1999
Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini centro sud mensa c/o Fosfotec, in Milano, unita' di Crotone. (Decreto n. 27480).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 23, comma 1, della legge n. 155/1981;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
Vista l'istanza della societa' Pellegrini centro sud S.p.a. mensa c/o stabilimento Fosfotec di Crotone, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 12 aprile 1994, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione dell'orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visto il provvedimento n. 113806 del 20 dicembre 1995, di reiezione della precitata istanza, in quanto "il ricorso alla riduzione di orario riguardava solo i lavoratori dichiarati strutturalmente esuberanti (5 unita'), con equivalenza tra esubero stesso e personale posto in solidarieta'";
Vista l'istanza di riesame avverso il citato provvedimento negativo, presentato dalla suddetta societa';
Visto il provvedimento n. 103906 del 7 maggio 1996, con il quale, in sede di riesame, sono state riconfermate le motivazioni alla base della reiezione dell'istanza aziendale;
Visto il ricorso, presentato al TAR del Lazio dalla societa' Pellegrini centro sud avverso il suddetto provvedimento n. 103906 del 7 maggio 1996;
Ritenuto, a seguito del predetto ricorso, di dover riesaminare l'istanza aziendale;
Considerato che, dall'esame della documentazione istruttoria e' emerso che gli esuberi, inizialmente dichiarati in cinque unita', ammontavano in effetti a tre lavoratori, il cui licenziamento e' stato scongiurato mediante il ricorso al contratto di solidarieta', che ha coinvolto l'intero organico dell'unita' produttiva interessata, pari a cinque lavoratori;
Ritenuto che i predetti elementi di valutazione consentono di superare le motivazioni, in base alle quali e' stato adottato il provvedimento di reiezione dell'istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale, presentata dalla societa' in questione;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 10 marzo 1994 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 15 marzo 1994, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore pubblici esercizi applicato - a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unita' su un organico complessivo di 668 unita';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini centro sud mensa c/o Fosfotec, con sede in Milano, unita' di Crotone, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unita', su un organico complessivo di 668 unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini centro sud mensa c/o Fosfotec, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 1999
Il direttore generale: Daddi
 
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