Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CIRCOLARE 25 novembre 1999, n. 726
Legge 23 dicembre 1997, n. 454: Decreti dirigenziali n. 65/99 e n. 64/99 attuativi degli articoli 2 (investimenti innovativi e formazione professionale) e 5 (incentivi al trasporto combinato).

A tutte le associazioni di
categoria
Alle unita' operative periferiche
Ai comitati provinciali per l'albo
All'Artigiancassa S.p.a
Al Mediocredito centrale S.p.a. Premessa.
La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'" prevede, nelle disposizioni in oggetto, la concessione di finanziamenti agevolati nonche' contributi a favore delle operazioni ivi indicate.
In una fase di prima attuazione sono stati emanati i decreti ministeriali 14 ottobre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998), ora integralmente sostituiti dai decreti ministeriali 7 luglio 1999, n. 64 e n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999), emanati nel nuovo testo in conseguenza delle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella decisione del 4 maggio 1999 sulla procedura avviata ai sensi dell'art. 88 par. 3 del Trattato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE in data 28 agosto 1999.
I soggetti individuati dall'art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, titolari dell'istruttoria delle istanze presentate ai sensi dei decreti in oggetto indicati effettueranno anche la valutazione del merito del credito in ordine alle operazioni poste in essere dai richiedenti i benefici ivi previsti, fermo restando, ovviamente, la competenza del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita' a stabilire i criteri di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 454/1997.
Va altresi' precisato che le agevolazioni riguardano le operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge n. 454/1997 e cioe' dopo il 15 gennaio 1998. Verranno prese in esame tutte le domande presentate, purche' conformi a quanto disposto dai decreti dirigenziali n. 64/99 e n. 65/99. A tale riguardo, le domande presentate in esecuzione dei decreti ministeriali 14 ottobre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999), abrogati dai citati decreti dirigenziali, dovranno essere reiterate, se non conformi a questi ultimi.
Cio' premesso, in considerazione della complessita' della materia, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle disposizioni attuative, sulla base delle quali le imprese interessate possono presentare istanze volte ad ottenere i benefici ivi previsti.
I - Decreto dirigenziale n. 65 del 7 luglio 1999: Concessione di incentivi per gli investimenti innovativi e la formazione professionale.
Art. 1, comma 1:
1) si intende per "raggruppamento" d'impresa la struttura societaria costituita a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile (cfr. art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997);
2) per quanto concerne il possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'art. 3, si precisa che, nel caso di iscrizione provvisoria all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, il richiedente dovra' comprovare altresi' la disponibilita', al momento della presentazione della domanda, di veicoli adibiti ad uso conto terzi; nel caso, poi, di istanza presentata da un raggruppamento come sopra definito, qualora iscritto alla sezione speciale di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974 e successive modificazioni ed integrazioni, la disponibilita' di cui sopra dovra' risultare in capo a tutti i membri del raggruppamento stesso.
Art. 2, comma 1:
1) la dizione "tasso applicabile" deve intendersi coincidente con quella di "tasso di riferimento"; il tasso stesso verra' calcolato al momento della stipula del mutuo da parte delle imprese richiedenti con l'istituto di credito prescelto;
2) la portata del termine "progetti" di cui alla lettera a) si estende, nel caso di specie, fino a ricomprendere il software, purche' funzionalmente collegato all'attivita' di formazione, in modo tale da fornire alle imprese uno strumento completo (hardware + software) finalizzato all'innovazione delle metodologie di gestione aziendale e dei sistemi telematici per l'interscambio dei dati; l'attestazione dell'esistenza del rapporto di collegamento funzionale verra' fornita dal richiedente mediante autocertificazione redatta ai sensi della vigente normativa il richiedente dovra' dichiarare, in particolare, che ha fruito o intende fruire dei benefici previsti dall'art. 5 del decreto dirigenziale n. 65/99;
3) per terminal deve intendersi un impianto che fornisce servizi a tutti gli autotrasportatori a condizioni di mercato. La disposizione di cui alla lettera b), laddove prevede anche l'acquisizione di "parti" di terminal per trasporti stradali, deve intendersi riferita sia a porzioni materiali degli stessi che a quote di situazioni giuridiche soggettive sottostanti.
Art. 2, comma 2:
1) il rispetto dei parametri in materia di pianificazione e di impatto ambientale dovra' essere comprovato dalle imprese richiedenti, sulle quali incombe l'onere di produzione di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei relativi requisiti.
A titolo esemplificativo, si citano gli strumenti pianificatori regionali, provinciali, o comunque sovracomunali esistenti, dai quali siano desumibili l'identificazione e la localizzazione degli impianti che s'intende realizzare. In assenza di tali strumenti, sara' opportuno fare riferimento alla pianificazione regionale in materia d'insediamenti produttivi o di servizi alle imprese, affinche' si possa verificare la localizzazione del terminal proposto, in relazione agli insediamenti stessi.
Per quel che riguarda l'impatto ambientale, laddove per il terminal da realizzare non debba essere preventivamente acquisita la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), l'impresa interessata dovra' fornire documentazione atta a dimostrare che l'impianto non sia pregiudizievole per l'ambiente circostante, fermo restando che la realizzazione dello stesso, per le sue finalita' intrinseche (manutenzione dei veicoli, trattamento dei reflui inquinanti, ecc.) comporta di per se' una razionalizzazione dell'attivita' di trasporto e, quindi, un migliore impatto sull'ambiente;
2) circa le condizioni contenute nelle lettere a) e b) si precisa che:
l'impresa interessata dovra' dichiarare la propria disponibilita' all'apertura a terzi del terminal che intende realizzare;
l'equita' delle condizioni per l'utilizzazione di detto impianto potra' essere comprovata mediante raffronto con quelle praticate in impianti similari;
la trasparenza delle tariffe comporta la piu' ampia pubblicizzazione delle stesse, con le modalita' ritenute piu' idonee;
l'assenza d'impatto negativo sulla concorrenza con altri terminals dovra' risultare da apposita dichiarazione dell'impresa interessata, che faccia riferimento alla presenza ed alla distanza chilometrica d'impianti similari, nonche' all'intensita' della domanda di servizi nell'area considerata.
L'osservanza delle anzidette condizioni sara' verificata, oltre che con gli ordinari strumenti amministrativi, attraverso l'esplicazione delle funzioni ispettive di cui, per la parte di competenza sulla materia, e' titolare il Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 2, comma 3:
1) il contributo sostanziale da parte del beneficiario delle agevolazioni si intende rapportato alla quota parte di investimento a carico dell'impresa richiedente, escludendo quindi la restante porzione sulla quale si fruisce di finanziamento agevolato.
Particolare attenzione va prestata alla clausola di salvaguardia contenuta nel medesimo comma in merito al divieto di cumulabilita' con altri benefici (a titolo di mero esempio: benefici ricevuti allo stesso titolo dalle regioni).
Art. 3, comma 1:
1) per "acquisizione di veicoli nuovi" si intende non soltanto l'acquisto, ma ogni tipo di operazione atta ad ottenere la disponibilita' del veicolo, come ad esempio la locazione finanziaria con facolta' di compera.
Si ritiene opportuno specificare che per determinare il periodo di vetusta' relativo ai veicoli da sostituire occorre fare riferimento alla data di prima immatricolazione degli stessi; per la determinazione, infine, del concetto di "veicoli", occorre fare riferimento alla classificazione operata dal codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni), all'art. 47. Fermo restando che i veicoli suddetti dovranno essere ovviamente adibiti al trasporto merci occorre fare riferimento alle categorie N e O previste in detto articolo;
2) in tema di tutela dell'ambiente particolare attenzione deve essere prestata alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.
In particolare, per quanto concerne gli standards riferiti alle emissioni gassose, dovra' essere presa in considerazione la direttiva 91/542/CEE punto 6.2.1 - B, allegato 1, al decreto ministeriale 23 marzo 1992 del Ministero dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 1o aprile 1992, cosiddetto "EURO 2".
Per quanto attiene all'inquinamento acustico, l'individuazione dei relativi standards dovra' essere effettuata mediante applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive norme derivate.
Ovviamente, resta inteso che le agevolazioni finanziarie riguarderanno in tema di tutela ambientale, l'acquisizione di veicoli nuovi aventi requisiti superiori a quelli delle disposizioni teste' citate.
Art. 3, comma 2:
1) per quanto attiene alla dimostrazione, da parte delle imprese richiedenti, della avvenuta rottamazione o alienazione dei veicoli oggetto di sostituzione, dovra' essere prodotta la seguente documentazione:
a) nel caso di rottamazione, ricevuta del demolitore (cfr. art. 45 decreto Ronchi), richiesta della perdita di possesso, ovvero dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa, contenente l'impegno a radiare i veicoli stessi; ai fini dell'erogazione, occorre comunque ricevuta del P.R.A. attestante l'avvenuta radiazione per demolizione;
b) nel caso di alienazione, procura irrevocabile a vendere nonche', al momento dell'erogazione del finanziamento, atto attestante l'avvenuta alienazione ovviamente nel rispetto di quanto disposto in tema di destinazione dei veicoli alienati (al di fuori dell'area CEMT).
Art. 5, comma 1:
1) per la partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, e' prevista, oltre alle figure istituzionalmente proprie dell'impresa, una ulteriore categoria, quella degli "addetti": onde consentire l'esatta individuazione degli appartenenti a tale categoria, che riveste carattere residuale rispetto alle altre, si precisa che si intendono per "addetti"; tutti coloro che siano collegati in modo funzionale e continuativo al ciclo produttivo dell'impresa;
2) per quanto attiene alla individuazione delle varie voci che concorrono a costituire i costi complessivi a carico dell'impresa, sulla base dei quali si puo' chiedere la concessione di contributi fino al 50%, va evidenziato il carattere onnicomprensivo del termine "costi", in quanto riferentesi sia ai costi diretti che a quelli indiretti, funzionalmente collegati all'effettuazione dei corsi stessi, e che pertanto rivestono carattere strumentale;
3) riguardo ai progetti di formazione fra imprese e istituti universitari rivolti alla creazione di nuove figure professionali o alla specializzazione post universitaria, va precisato che oggetto dei benefici previsti sara', unitamente al progetto, anche il corso di formazione vero e proprio, individuato dal progetto presentato.
Art. 6, comma 3:
1) la prospettazione, da parte degli istituti di credito incaricati dall'istruttoria delle domande, della possibilita' di accedere ad altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni, nonche' la comunicazione fornita al riguardo dal Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita', non costituiscono un obbligo, a carico dell'impresa interessata, ad operare la scelta prospettata, ma forniscono alla stessa ulteriori strumenti tecnico-finanziari di valutazione.
II - Decreto dirigenziale n. 64 del 7 luglio 1999: Concessione di incentivi per il trasporto combinato.
Le problematiche di ordine generale hanno trovato soluzione nella parte che la presente circolare ha dedicato al decreto dirigenziale n. 65/99. Occorre pero' formulare alcune indicazioni in ordine alle questioni specifiche poste dal provvedimento in epigrafe:
Art. 1, comma 1:
1) la definizione di "trasporto combinato" fornita dalla lettera a) si conforma a quella di cui all'art. 1 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992.
Art. 2, comma 1:
1) circa l'acquisto delle attrezzature per la movimentazione delle unita' di trasporto, l'impresa richiedente dovra' esplicitare l'impegno a che le stesse, fisse o mobili, saranno utilizzate esclusivamente in terminals per il trasporto combinato;
2) per terminal s'intende ogni impianto nel quale si svolgono operazioni di trasporto combinato, come definite dall'art. 1, comma 1;
3) la catena del trasporto combinato comprende tutte le operazioni, comprese quelle commerciali dal luogo d'origine a quello di destinazione della merce, connesse al trasporto stesso.
Art. 2, comma 3:
1) le condizioni poste in merito ai terminals alla cui partecipazione o realizzazione le imprese richiedenti si riferiscono per l'ottenimento dei benefici in questione riguardano in particolare, la disponibilita' degli stessi a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, l'esclusione dai benefici nel caso di distorsione della concorrenza nonche' il divieto di impatto negativo sulla stessa. Queste prescrizioni, la cui osservanza risulta determinante, e per le quali si richiama comunque quanto gia' precisato a proposito dell'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale n. 65/99, dovranno formare oggetto di specifiche dichiarazioni contenenti impegni in tal senso, la cui presentazione costituisce un onere a carico delle imprese ai fini della concessione dei benefici. Resta inteso che l'osservanza di tali prescrizioni sara' verificata con gli strumenti gia' indicati nella presente circolare a proposito di analoghi interventi previsti nel decreto dirigenziale n. 65/99.

Il direttore dell'Unità di gestione
del Dipartimento trasporti terrestri
Ricozzi
 
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