Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 23 dicembre 1999, n. 12
Distillazione preventiva dei vini da tavola di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1999/2000.

All'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo -
A.I.M.A.
All'Ispettorato centrale
repressioni frodi
Ai commissari di Governo
Al commissario di Stato per la
regione siciliana
Agli assessori all'agricoltura
delle regioni
Agli assessori all'agricoltura
delle province di Trento e Bolzano
Al Ministero delle finanze -
Dipartimento dogane - Dipartimento
delle entrate - Direzione centrale
per la fiscalita' locale - Comando
generale della Guardia di finanza -
Ufficio operativo
Al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - D.G.
produzione industriale
Al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - N.A.S.
Alla Corte dei conti - Ufficio di
controllo per l'A.I.M.A.
Alla rappresentanza permanente
d'Italia presso la U.E.
Alla Commissione U.E. - D.G.
Agricoltura - Div. vino
Alla Direzione generale delle
politiche agricole ed
agroindustriali nazionali
Alla Direzione generale risorse
forestali, idriche e montane
Alle organizzazioni di categoria
All'Istituto regionale della vite e
del vino
Alla divisione IX
Con il regolamento CE della Commissione n. 2367/99 e' stata attivata per la campagna 1999/2000 la "distillazione preventiva di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87 per un volume di vino da tavola pari a 10 milioni di ettolitri di cui 4 milioni di ettolitri riservati all'Italia. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della normativa comunitaria relativa alla distillazione in oggetto. Con proprio provvedimento l'A.I.M.A. provvedera' all'emanazione delle disposizioni di competenza. 1. Soggetti che hanno titolo per concludere contratti di
distillazione preventiva.
Possono accedere alla distillazione preventiva soltanto i produttori di vino da tavola: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.
I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei produttori o "assimilati ai produttori , soltanto con "distillatori o "assimilati al distillatore o "elaboratori di vino alcolizzato riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero.
2. Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.
Possono formare oggetto della distillazione preventiva i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. ed i vini atti a dare vini da tavola, aventi le caratteristiche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87.
Dalla distillazione dei predetti vini possono essere ottenuti i seguenti prodotti:
alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato 1 al regolamento CEE n. 2046/89, del Consiglio;
acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1576/89;
alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol.
3. Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.
E' stato stabilito in 4 milioni di ettolitri il volume massimo di vino che puo' formare oggetto della "distillazione preventiva in Italia.
A norma del regolamento precitato e nel limite succitato, ciascun produttore puo' concludere uno o piu' contratti per un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non puo' eccedere 30 ettolitri per ogni ettaro di superficie a vite dal quale e' stato ottenuto vino da tavola.
Pertanto, nel caso in cui in Italia vengano presentati contratti per un volume superiore ai 4 milioni di ettolitri di vino si dovra' procedere alla relativa riduzione secondo le modalita' che sono di seguito precisate.
Ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, e successive modifiche, la superficie che a tal fine deve essere presa in considerazione e' quella indicata nel quadro g) della dichiarazione di produzione in vigore nella campagna 1999/2000 in corrispondenza delle voci relative ai vini da tavola da cui e' stato ottenuto effettivamente tale prodotto, nonche' la superficie relativa alle quantita' di vino da tavola ottenute da prodotti acquistati dopo il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di produzione e risultanti dai prescritti registri di carico e scarico.
In proposito si richiama l'attenzione sul contenuto della lettera circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste n. F/428 del 2 marzo 1992 in ordine alla esclusione delle superfici vitate destinate alla produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile. 4. Prezzi minimi di cessione del vini ed importi degli aiuti
comunitari.
Ai sensi dell'art. 38, par. 2, del regolamento CEE n. 822/87, il prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini (la tavola e dei vini atti a dare vini da tavola e' pari ad euro 2,487/% vol/hl.
Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.
L'obbligo del rispetto del termine di pagamento e' subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna precedente.
Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il predetto termine, il pagamento del prezzo di acquito sara' effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della prova medesima.
Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione nella seguente misura:
a) euro 1,884 se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89;
b) euro 1,751 se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.
L'aiuto comunitario e' corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi a partire dalla data in cui lo stesso fornisce le prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive e del pagamento del prezzo minimo di acquisto entro i termini stabiliti. Tali prove devono essere fornite dal distillatore all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 2000.
Se si constata che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del 1o giugno 2001 un importo pari all'aiuto.
E' prevista la possibilita' che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto di distillazione o della dichiarazione sostitutiva, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli sia versato in anticipo a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari ai 120% di detto importo come stabilito con regolamento CEE n. 2046/89 e secondo le modalita' pre-viste dal decreto ministeriale 6 settembre 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983.
L'anticipo di cui sopra puo' essere corrisposto nella misura massima dell'importo dell'aiuto previsto per la distillazione del vino in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base del volume di alcole del vino indicato nel contratto di distillazione o nella dichiarazione sostitutiva.
Nel caso di richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, il relativo importo sara' corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione.
Ai fini dello svincolo della cauzione, i beneficiari dell'aiuto devono fornire all'A.I.M.A. - entro e non oltre il 31 gennaio 2001 - la prova che:
il quantitativo totale del vino oggetto del contratto e' stato distillato nel termine stabilito;
il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di acquisto entro i termini prescritti. 5. Presentazione del contratti di distillazione e delle dichiarazioni
sostitutive ai fini della loro approvazione.
I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, devono presentare una domanda per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il 28 gennaio 2000, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1999/2000.
I contratti e le dichiarazioni sostitutive in questione dovranno essere presentati sulla base di apposita modulistica predisposta dall'A.I.M.A.
Si chiarisce in proposito che la normativa comunitaria consente la presentazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive anche prima della presentazione della relativa dichiarazione di produzione.
I contratti potranno, su richiesta degli interessati, essere approvati per un volume massimo del 50% della quantita' oggetto dello stesso, determinata secondo i criteri indicati al punto 3, con riferimento alla superficie vitata corrispondente alla quantita' di vino da tavola effettivamente prodotta ed iscritta nei previsti registri di carico e scarico. Tuttavia il versamento dell'aiuto e' subordinato alla presentazione delle dichiarazioni vitivinicole e agli altri elementi previsti al successivo punto 6.
Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive di distillazione devono comunicare telegraficamente o tramite fax (06-4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 4 febbraio 2000 il quantitativo totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 28 gennaio 2000.
Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del vino da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato al precedente punto 4, fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento CEE n. 822/87 che, per la misura in questione, e' pari a 0,1811 euro per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.
Oltre i predetti elementi, nei contratti di distillazione o dichiarazioni sostitutive vanno indicati:
a) le generalita' e l'indirizzo del produttore;
b) la quantita', il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualita' dei prodotti destinati alla distillazione.
Dovra' essere precisato, altresi', se si tratta di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola;
c) il luogo ove e' immagazzinato il vino;
d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;
e) l'indirizzo della distilleria.
Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilita':
attesti di aver soddisfatto per la campagna precedente agli obblighi delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87;
si impegni ad addizionare al vino cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per quintale, conformemente a quanto previsto al seguente punto 9);
attesti di non aver presentato in altre province contratti relativi alla distillazione, specificando, in caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantita' di vino oggetto dei contratti medesimi approvati o in corso di approvazione.
Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli dinanzi indicati, rilasciato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente, deve essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A. entro il termine del 31 maggio 2000 mediante lettera raccomandata, da inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente a una copia del certificato medesimo.
Si ricorda, infine, che in virtu' delle disposizioni tendenti a rendere obbligatoria l'esecuzione del contratto stipulato, il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere corredati dalla prova che e' stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 5 euro per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso.
Detta cauzione dovra' essere conforme al modello predisposto dalla A.I.M.A. e sara' svincolata dall'A.I.M.A. stessa, proporzionalmente alle quantita' consegnate nel momento in cui viene fornita la prova della effettiva consegna del vino in distilleria. Se non viene effettuata alcuna consegna nei termini previsti, la cauzione verra' incamerata per intero.
Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione sara' sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto.
La dichiarazione ed il contratto di "lavorazione per conto" devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.
La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui e' titolare. In tal caso, deve essere prelevato un campione del vino da distillare sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un laboratorio autorizzato per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidita' totale, dell'acidita' volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione stesso.
Il "contratto di distillazione" o la "dichiarazione sostitutiva" ed, eventualmente, il contratto di "lavorazione per conto" vanno presentati, per l'approvazione, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o ad altro organo all'uopo preposto dalla regione nella provincia in cui e' immagazzinato il vino da distillare, in cinque copie.
In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai tempi tecnici entro i quali e' possibile concludere i contratti, si conferma che gli enti eventualmente incaricati dalle regioni per i rispettivi territori di competenza e l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati provvedendo, altresi', ove se ne presenti la necessita', alle operazioni connesse alla distillazione. 6. Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni
sostitutive.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo incaricato dalle regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procedera' all'accertamento, sulla base della documentazione presentata:
della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;
della giacenza in cantina di un volume di vino da tavola o atto a dare vino da tavola pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione.
Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti devono comunicare, come sopra precisato, a mezzo telegramma o mediante fax, entro e non oltre il 4 febbraio 2000 al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale politiche comunitarie e internazionali - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, le quantita' globali di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Analoga comunicazione dovra' essere effettuata da parte degli uffici medesimi qualora non siano stati presentati contratti o dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi.
Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri la Commissione U.E. decidera', entro il 18 febbraio 2000, in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino complessivo dei contratti o delle dichiarazioni presentate.
In relazione a quanto sopra, questo Ministero provvedera', con la dovuta tempestivita', a dare notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione che dovra' essere operata sul volume di vino indicato in ciascun contratto o dichiarazione.
Successivamente gli anzidetti uffici procederanno entro il termine del 10 marzo 2000 all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentate dagli interessati con l'apposizione del visto "si approva per hl ...............", pari al ..............% del quantitativo di vino ammesso alla distillazione dopo aver applicato la percentuale di riduzione decisa dalla Comunita'.
Gli uffici stessi comunicheranno tempestivamente agli interessati l'esito della procedura anzidetta, entro la stessa data prevista per l'approvazione. In tal caso la cauzione di 5 euro per ettolitro, costituita a favore dell'A.I.M.A. viene svincolata esclusivamente per il quantitativo di vino oggetto della riduzione dovuta alle decisioni comunitarie.
A tal fine, due copie dei contratti o dichiarazioni cosi' approvati saranno restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore) ed un'altra sara' inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla cauzione ed alla documentazione richiesta.
Nel caso in cui un contratto o una dichiarazione sostitutiva venga presentata prima della dichiarazione di produzione vino e su richiesta delle parti interessate sia approvato tempestivamente nel limite massimo del 50% della quantita' di vino oggetto del contratto, il visto di approvazione per la quantita' residua deve essere apposto sulla copia dello stesso contratto recante il visto, della prima approvazione parziale. E' evidente che in tale ipotesi la somma dei singoli quantitativi approvati e' pari alla percentuale di vino ammesso alla distillazione, che non puo', comunque, essere superata.
Si ricorda - come meglio si dira' in seguito - che per i volumi di vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sara' riconosciuto alcun aiuto.
Le operazioni di distillazione possono avere inizio solamente dopo che il contratto o la dichiarazione sostitutiva e' stato approvato, ad eccezione dei contratti che sono stati approvati nel limite massimo del 50% della quantita' indicata nei medesimi.
Resta naturalmente inteso che l'aiuto comunitario non sara' corrisposto prima che il produttore abbia presentato la dichiarazione di produzione a meno che non venga richiesto in via anticipata su cauzione. In ogni caso non potra' riguardare quantitativi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'eventuale limite ammesso dalla Commissione.
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati dalle regioni dovranno comunicare, inoltre, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro il 20 marzo 2000, il quantitativo totale di vino indicato nei contratti di distillazione o nelle dichiarazioni sostitutive approvati.
Gli assessorati regionali all'agricoltura dovranno assicurare che gli organi da essi designati provvedano ad effettuare nei termini previsti tutte le comunicazioni prescritte dalla presente circolare, garantendo il necessario coordinamento. 7. Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza
maggiore.
Il vino puo' essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive e, comunque, non oltre il 30 giugno 2000.
Nell'esecuzione dei contratti (o delle dichiarazioni) e' ammessa una tolleranza del 5% in piu' o in meno rispetto alle quantita' di vino indicate nei contratti stessi o nelle dichiarazioni.
In conseguenza nessun aiuto e' concesso:
per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume, oggetto del contratto approvato;
per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantita';
per la quantita' di vino che eccede quella massima prevista per la distillazione in causa (30 hl/ha), tenuto conto dell'eventuale riduzione decisa dalla Commissione.
Nella consegna del vino alla distillazione e' ammessa, altresi', una tolleranza di 0,8 grado alcole in piu' o in meno, rispetto alla gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione sostitutiva, fermo restando il limite minimo previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di 9o nelle zone C/I/b, C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti (di 8o per la zona C/I/b, di 8,5o per la zona C/II e di 9o per la zona C/III).
Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi di forza maggiore, la mancata esecuzione o l'esecuzione dei contratti di distillazione per quantita' inferiori al limite di tolleranza comporta l'eventuale perdita del diritto all'aiuto comunitario e l'incameramento da parte dell'A.I.M.A. dell'intera cauzione nel caso sia stato corrisposto l'aiuto in via anticipata.
Il volume minimo di vino che puo' essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non puo' essere inferiore ai 10 ettolitri. 8. Riduzione del prezzo di acquisto dei vini avviati alla
distillazione e dei relativi aiuti.
Con il regolamento CE n. 1681/99 della Commissione e' stata prevista, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini avviati alle differenti distillazioni nel corso della campagna 1999/2000 da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.
Tale riduzione e' pari a 0,1811 euro per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.
Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del prezzo di cessione del vino alla distillazione sono quelle in vigore nelle scorse campagne in quanto la normativa comunitaria non ha subito modifiche in merito. 9. Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.
Le disposizioni del citato regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorita' competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono:
la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore;
il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.
Con decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, e' stato stabilito che il vino oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.
La violazione di tale obbligo comporta, per i trasgressori, l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987.
I produttori debbono comunicare telegraficamente all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere all'estrazione o alla consegna del prodotto prima di aver effettuato la denaturazione.
I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia stato denaturato in conformita' a quanto prescritto dal precitato decreto.
Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare, del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze d'intesa con l'A.I.M.A.
Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli U.T.F. competenti i piani di ritiro del vino secondo le modalita' indicate al punto 4) della circolare n. 20 del 16 settembre 1983, relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1983/1984.
Copia di dette comunicazioni dovranno essere inviate dai distillatori anche all'Ispettorato centrale repressione frodi - Via XX Settembre, 20 00187 Roma (fax 06/4818714 - e-mail: Segtec-icrfpoliticheagricole.it). 10. Presentazione della documentazione relativa alla distillazione
del vino.
Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario secondo la procedura ordinaria o della liquidazione definitiva dell'aiuto anticipato su cauzione, gli aventi diritto devono presentare all'A.I.M.A. (via Palestro, 81 - 00185 Roma), specifica domanda, alla quale oltre agli altri documenti che saranno previsti dall'anzidetta azienda, deve essere allegato il certificato rilasciato dall'U.T.F. competente per territorio da redigere in conformita' al modello allegato alla presente circolare.
Si ricorda che i termini ultimi per la presentazione della documentazione di cui sopra sono il 31 dicembre 2000 nei casi di richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria, ed il 31 gennaio 2001 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva dell'aiuto gia' anticipato su cauzione.
11. Elaborazione di vino alcolizzato.
Il vino destinato alla distillazione puo' essere trasformato in vino alcolizzato.
Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento CEE n. 2721/88.
Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera F/435 del 18 febbraio 1991 sono state emanate dalla scrivente le indicazioni relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.
Nel caso in questione l'importo dell'aiuto e' stato fissato in euro 1,715% vol/hl.
12. Adempimenti dei distillatori.
Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 luglio 2000, i distillatori riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro e non oltre il 10 di ogni mese, le quantita' di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantita' dei prodotti ottenuti distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.
Ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2181/91, il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.
Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto.
Lo stesso regolamento prevede anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:
la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa;
la domanda per ottenere l'aiuto.
Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato.
E' previsto, altresi, che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto del vino, l'aiuto sara' ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.
Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non sara' versato.
Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti - sulla necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestivita', si invitano gli enti e le organizzazioni di categoria interessate a dare alla presente circolare la massima divulgazione.
L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuera' indagini e controlli finalizzati ad accertare, anche mediante analisi su campioni prelevati, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione.
Si richiama, altresi', l'attenzione sul contenuto dell'art. 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini, comporta l'applicazione della sanzione di lire centocinquantamila (150.000) per quintale o frazione di quintale di prodotto e, comunque, non inferiore a seicentomila (600.000).
Il Ministro: De Castro Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 7 SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L'ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DEI VINI DI CUI AL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO n. 2046/1989 UFFICIO TECNICO DI FINANZA ......................... prot. n. ....; del .....;
a) Vista l'istanza del .... con la quale la ditta ... esercente una fabbrica di alcool di 2o categoria, ubicata nel comune di ... via ... chiede il rilascio di un certificato in applicazione del regolamento CEE n. ... del ... relativo alla distillazione: (1) .... per la campagna viticola 1999/2000 e delle istruzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle finanze (estremi istruzioni) ....;
b) Visto che dalle scritturazioni riportate dalla ditta sul registro di carico e scarico delle materie prime, serie C, modello 41 D.I.I. previsto dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995), risulta che nel periodo dal .... al .... la ditta .... ha introdotto nel proprio stabilimento, ubicato nel comune di ... via .... n .... ettolitri di vino (2) ... provenienti dai produttori indicati nel registro mod. C 41 medesimo, che si allega in copia autenticata al presente certificato;
c) Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro C 41 risulta distillato nel periodo dal .... al .... il quantitativo di vino suddetto;
d) Considerato che all'atto dell'introduzione del prodotto in distilleria sono stati prelevati a sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal dipartimento delle dogane e I.I. alcuni campioni;
e) Considerato che il campione del prodotto introdotto in distilleria con il documento di accompagnamento .... del .... sottoposto ad analisi del laboratorio .... presenta le seguenti caratteristiche analitiche:
acidita' totale ...;
grado alcolico ...;
colore ...; e che risulta denaturato con cloruro di litio;
f) Visto l'attestato rilasciato il ... dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi di ....... dal quale risulta che i produttori indicati nel registro C 41 di cui alla lettera b) - hanno assolto all'obbligo prescritto all'art. 47 del Reg. CEE n. 822/87;
g) Visti gli atti contabili degli uffici,
si certifica:
che durante la lavorazione nel periodo (3) dal .... al .... presso la distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:
alcool greggio/alcool neutro/acquavite:
ettolitri .... a grado alcolico reale medio di .... pari ad ettanidri .... relativi a partite di gradazione compresa tra .... e .... .
alcool teste e code (4):
ettolitri ... a grado alcolico reale medio di .... di .... pari ad ettanidri .... relativi a partite di gradazione compresa tra .... e ....
L'alcole neutro possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui all'allegato al Reg. CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989 come dai certificati di analisi n. ... del ... e n. ... del ... e n. ... del ... rilasciati dal laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I. di ....
Il presente certificato viene rilasciato in originale alla ditta richiedente per essere presentato all'A.I.M.A. e copia dello stesso viene inviata da questo U.T.F. direttamente alla predetta azienda di Stato.
Il capo dell'ufficio
(1): Specificare il tipo di distillazione.
(2): Specificare il tipo di vino.
(3): Si ripete quello indicato al punto C. (4): Solo in caso di conferimento.
Sono escluse dalla certificazione le quantita' di vino la cui introduzione in distilleria non e' stata preavvisata nei termini prescritti.
 
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