Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2000 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA
DECRETO 13 gennaio 2000
Emanazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Istituto nazionale per la fisica della materia - revisione 1. (Decreto n. 15/2000).

IL PRESIDENTE
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;
Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la delibera del consiglio direttivo n. 559/99 del 22 luglio 1999 con la quale il consiglio direttivo ha approvato la revisione 1 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Istituto;
Vista la lettera prot. n. 1532/99/REG del 28 luglio 1999 con cui il suddetto regolamento e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota prot. n. 68 del 10 gennaio 2000 con cui il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha espresso le proprie considerazioni in merito al testo proposto;
Visto il decreto del presidente n. 14/00 del 13 gennaio 2000 con cui e' stato approvato il regolamento in oggetto;
Visto l'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;
Decreta:
1. L'emanazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Istituto nazionale per la fisica della materia - revisione 1.
2. L'entrata in vigore del regolamento in oggetto a decorrere dal 1o gennaio 2000.
3. La trasmissione del suddetto regolamento e del presente decreto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Genova, 13 gennaio 2000
Il presidente: Calandra Buonaura
 
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE LA FINANZA E LA CONTABILITA'
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1.1. L'attivita' amministrativa dell'Istituto nazionale per la fisica della materia e' diretta ad assicurare il perseguimento delle sue finalita' pubbliche di ricerca e di servizio in un campo in continua e rapida evoluzione, e si attua attraverso le gestioni afferenti all'amministrazione centrale e gli altri centri di spesa dell'Istituto secondo le linee indicate dai piani e programmi pluriennali, tenendo conto del miglior utilizzo delle risorse dedicate alla fisica della materia anche da altri enti, coordinati o convenzionati.
1.2. Il presente regolamento e' adottato in base all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, che riconosce agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale autonomia finanziaria e contabile anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato.
1.3. Il regolamento prevede disposizioni in materia di amministrazione e contabilita' e, in particolare, dispone l'attivazione di un sistema contabile integrato tra contabilita' finanziaria pubblica, contabilita' economico patrimoniale e contabilita' analitica, allo scopo di fornire il quadro complessivo dei costi e dei ricavi, delle spese e delle entrate, nonche' delle conseguenti variazioni nel patrimonio. Esso ha lo scopo di realizzare l'efficiente, efficace ed economica acquisizione ed amministrazione del complesso delle risorse nel rispetto delle finalita' istituzionali.
1.4. Il presente regolamento mira altresi' a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno, la capacita' di verificare in modo innovativo l'efficacia e l'efficienza operativa dell'Istituto anche attraverso il controllo di gestione e l'analisi dei costi.
Art. 2.
Principi generali
2.1. Il presente regolamento ed il manuale di contabilita' di cui al successivo art. 5, sono adottati nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento contabile e, in particolare, si uniformano alle seguenti linee guida:
a) legalita', pubblicita' e trasparenza degli atti e delle procedure;
b) individuazione delle competenze dei centri di responsabilita';
c) autonomia finanziaria e gestionale dei centri di responsabilita';
d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
e) annualita', unita', universalita', integrita', pubblicita', veridicita' e specificazione dei bilanci;
f) equilibrio tra le entrate e le spese;
g) utilizzazione delle risorse acquisite dall'esterno e degli stanziamenti di bilancio nel rispetto del vincolo di destinazione;
h) limiti per il ricorso al credito;
i) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
j) obbligo della scelta concorrenziale per la scelta del contraente;
k) rapidita', efficienza, concentrazione e speditezza nell'erogazione della spesa;
l) obbligo del rispetto della destinazione del patrimonio pubblico a finalita' pubbliche;
m) individuazione dei responsabili delle entrate e delle spese;
n) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;
o) divieto di effettuare gestioni fuori bilancio.
2.2. I principi suddetti costituiranno, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento o nel manuale di contabilita' di cui al successivo art. 5, le linee guida alle quali sara' costantemente ispirata l'attivita' amministrativa dell'Istituto.
Art. 3.
Pubblicita' dell'amministrazione
3.1. L'Istituto adegua la propria organizzazione e le proprie procedure al fine di realizzare la migliore circolazione e comprensibilita' delle informazioni all'interno dell'amministrazione e la loro diffusione all'esterno. Gli eventuali aggiornamenti e le necessarie istruzioni operative, non previste dal regolamento o dai manuali, sono emanate dal direttore generale.
3.2. Gli atti dell'Istituto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono portati a conoscenza degli interessati in forma completa, analitica e motivata. A richiesta gli uffici forniscono indicazioni agli interessati circa gli eventuali ricorsi amministrativi esperibili, indicando i termini e l'Organo cui il ricorso deve essere presentato.
3.3. Chiunque vi abbia interesse puo' prendere visione ed ottenere, a proprie spese, copia dei documenti amministrativi dell'Istituto in ossequio alla legge n. 241/1990.
3.4. I regolamenti, il manuale, i bilanci e gli atti di interesse generale sono resi pubblici via internet nell'apposita pagina Web dell'Istituto.
3.5. L'Istituto divulga al pubblico dati ed informazioni sulla propria attivita' in ogni altra forma, anche di carattere editoriale.
Art. 4.
Analisi dell'efficienza e dei risultati di gestione
4.1. In applicazione dell'art. 8, comma 5 e dell'art. 7, comma 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la gestione complessiva delle risorse dell'Istituto e' assoggettata sistematicamente ad un'analisi volta ad accertare sotto l'aspetto amministrativo, economico e contabile, tenendo conto anche dell'aspetto tecnico-scientifico, i risultati raggiunti e l'efficienza ottenuta nell'uso delle risorse.
4.2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate ad un nucleo di valutazione costituito da cinque componenti, di cui almeno tre esterni alla struttura dell'Istituto, di comprovata esperienza nel settore. Tale gruppo puo' essere integrato con esperti, in veste di consulenti e senza che cio' incida sul numero dei componenti, quando se ne ravvisasse la necessita'.
4.3. L'analisi si effettua attraverso la raccolta di dati e l'elaborazione di indicatori sulla disponibilita' e sull'impiego delle risorse, nonche' sui risultati conseguiti presso i vari servizi e strutture dell'Istituto, secondo indicazioni generali del consiglio direttivo.
4.4. Tutti i servizi e le strutture dell'Istituto devono fornire i dati richiesti dal nucleo di valutazione affinche' questo possa procedere nell'effettuazione dell'analisi.
4.5. Il presidente dell'Istituto presenta annualmente al consiglio direttivo una relazione del nucleo di valutazione che illustra i risultati e l'efficienza dei servizi e delle strutture dell'Istituto, indicando le principali variazioni rispetto agli anni precedenti e ad altre istituzioni italiane e straniere.
4.6. Ai membri del nucleo di valutazione e' attribuita, per le funzioni svolte, una indennita' di carica la cui misura e' determinata dal consiglio direttivo, oltre, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Art. 5.
Manuale di contabilita'
5.1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il consiglio direttivo, su proposta del presidente, adotta un manuale di contabilita' che disciplina:
a) i criteri per la formazione del programma di gestione annuale (PGA) ed il collegamento tra questo ed il bilancio annuale di previsione;
b) i criteri di formazione del bilancio annuale di previsione e del rendiconto finanziario;
c) i criteri per la gestione della contabilita' economico patrimoniale, la costruzione del piano dei conti e lo schema del rendiconto d'esercizio;
d) i criteri per la rilevazione delle attivita' commerciali e la disciplina contabile ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;
e) i criteri per la tenuta della contabilita' analitica e per il controllo di gestione;
f) la gestione patrimoniale;
g) l'attivita' negoziale.
Il manuale di contabilita' e' immediatamente adottato, previa deliberazione di approvazione da parte del consiglio direttivo, quale strumento di gestione operativa.
Il manuale di contabilita' e' oggetto di modifiche ed integrazioni, previa deliberazione da parte del consiglio direttivo, ogni qual volta si renda necessario per esigenze tecniche o operative.
5.2. Con riferimento alla gestione delle entrate e delle spese il manuale dovra' prevedere le seguenti procedure e disposizioni generali:
a) le entrate si intendono accertate quando, sulla base dell'avvenuto stanziamento nel bilancio di previsione viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza;
b) le spese vengono impegnate quando sulla base dell'avvenuto stanziamento nel bilancio di previsione e' giuridicamente perfezionata un'obbligazione, determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e costituito il vincolo sulle somme di bilancio;
c) le somme stanziate ma non impegnate, non costituiscono economia di spesa qualora risulti che esse sono destinate ad un programma o ad un progetto da perfezionare nei cinque anni successivi allo stanziamento; in tal caso la somma viene riportata negli esercizi successivi fino all'attivazione o alla conclusione del programma o del progetto al quale era stata destinata;
d) durante l'esercizio la nozione di impegno e' anche intesa come fase di prenotazione della spesa e quindi prevede la possibilita' di effettuare impegni di spesa a prescindere dal sorgere di un'obbligazione giuridicamente rilevante; alla fine dell'esercizio queste dovranno essere riconsiderate a seconda che sia stata o meno perfezionata l'obbligazione giuridica dando luogo a residui (nel caso in cui l'obbligazione non risulti pagata) o ad economie.
Art. 6.
Esercizio finanziario, bilancio pluriennale e annuale di previsione
6.1. La programmazione finanziaria dell'attivita' dell'Istituto si svolge sulla base di un bilancio triennale elaborato in termini di competenza, in relazione ai piani di attivita' ed alle previsioni triennali di entrata e di spesa. Gli stanziamenti previsti nel bilancio triennale, per il primo anno, corrispondono a quelli del bilancio annuale. Il bilancio triennale viene presentato unitamente al bilancio preventivo annuale corredato da apposita relazione del presidente, che fornisce indicazioni sulle entrate e sulle spese secondo i programmi di attivita', e viene aggiornato annualmente.
6.2. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
6.3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il presidente, su proposta della giunta esecutiva, sottopone all'approvazione del consiglio direttivo il bilancio di previsione per l'anno successivo accompagnato da una relazione in cui viene anche indicata la previsione di spesa del personale per l'anno successivo.
6.4. Il bilancio pluriennale ed annuale di previsione viene trasmesso Ministeri ed agli Organi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 7.
Criteri di formazione del bilancio di previsione
7.1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di sola competenza. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata per le entrate dalla risorsa e per le spese dall'impiego, espressione di una aggregazione funzionale, suscettibile di una articolazione interna a fini conoscitivi anche per programmi, progetti ed interventi, come previsto nel relativo manuale.
7.2. Gli stanziamenti nel bilancio annuale di previsione avvengono sulla base di quanto evidenziato nel programma di gestione annuale (PGA) con riguardo alle sole entrate e spese certe.
7.3. La giunta esecutiva provvede ad apportare automaticamente le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione ogni qual volta le entrate e le spese, previste come probabili nel programma di gestione annuale (PGA), diventino certe.
7.4. Al bilancio e' allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti.
7.5. La classificazione delle entrate e delle spese deve essere effettuata secondo gli schemi di cui al manuale di contabilita'.
7.6. Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, viene trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, ai Ministeri ed agli Organi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 8.
Avanzo o disavanzo di amministrazione
8.1. La prima posta di entrata o di spesa del bilancio di previsione e' rispettivamente preceduta dall'indicazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al trentuno dicembre dell'esercizio precedente al quale si riferisce il preventivo; la sua consistenza deve essere descritta in apposita tabella dimostrativa redatta in conformita' agli schemi del relativo manuale.
8.2. Nel caso in cui si presuma l'esistenza di un avanzo di amministrazione, gli stanziamenti di spesa relativi alla sua utilizzazione non potranno essere impegnati se non in quanto e nella misura in cui detto avanzo risulti accertato. Nel caso in cui si presuma un disavanzo di amministrazione il consiglio direttivo deve tenerne conto in sede di approvazione del preventivo, prevedendo un piano finanziario idoneo per il suo riassorbimento.
8.3. L'accertamento dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione e' effettuato con l'approvazione del conto consuntivo. Devono essere deliberati necessari provvedimenti atti ad assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva.
Art. 9.
Assestamento e variazioni di bilancio
9.1. Successivamente all'approvazione del bilancio annuale di previsione la giunta esecutiva, delegata dal consiglio direttivo, prende atto della progressiva trasformazione delle entrate gia' previste come probabili in certe (nel PGA) e quindi adegua automaticamente gli stanziamenti del bilancio annuale di previsione ed autorizza ogni conseguente spesa.
9.2. La giunta esecutiva e' altresi' autorizzata ad apportare adeguamenti alla struttura del PGA e, conseguentemente, al bilancio annuale di previsione nel caso si manifestino entrate inizialmente non previste nel PGA sempreche' queste abbiano un vincolo di destinazione.
9.3. Il bilancio annuale di previsione, cosi' costruito, non richiede la necessita' di variazioni di bilancio ma solo automatici assestamenti conseguenti all'inserimento dei valori inizialmente non iscritti; l'insieme di questi assestamenti sono sottoposti all'esame del consiglio direttivo una sola volta all'anno per permettere di addivenire alla necessaria rendicontazione ed alla costruzione del bilancio di previsione del successivo esercizio.
9.4. Qualora pero', nel corso dell'esercizio, si dovessero manifestare nuove entrate senza vincolo di destinazione (non previste nel PGA approvato dal consiglio direttivo) si dovra' procedere ad una formale variazione di bilancio adottata da consiglio direttivo.
9.5. In caso di necessita' ed urgenza il presidente potra' apportare le variazioni di PGA ed al bilancio che si rendessero necessarie fatta salva la successiva ratifica alla prima adunanza del consiglio direttivo.
9.6. Alle variazioni ed agli assestamenti di bilancio e' allegata la relazione del collegio dei revisori.
9.7. La variazione di bilancio, con i relativi allegati, viene trasmesso, entro quindici giorni dalla loro adozione ai Ministeri ed agli Organi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 10.
Entrate e spese
10.1. Le procedure di gestione delle entrate e delle spese sono determinate secondo quanto previsto dal manuale di contabilita'.
10.2. Le spese sono impegnate con provvedimenti della giunta esecutiva e dei responsabili dei centri di spesa, su delega del consiglio direttivo.
10.3. Gli impegni ed i pagamenti sono effettuati nei limiti rispettivamente degli stanziamenti di competenza.
Art. 11.
Servizio di cassa
11.1. Il servizio riscossione e pagamento e' affidato, con apposita convenzione, ad un Istituto di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica; l'Istituto di credito provvede, altresi', alla custodia ed amministrazione delle cauzioni depositate a nome dell'Istituto.
11.2. Il pagamento di qualsiasi atto di spesa deve essere eseguito dal tesoriere sulla base di regolari mandati trasmessi anche mediante procedure di tipo telematico. La riscossione delle entrate puo' avere luogo provvisoriamente anche senza reversali d'incasso previa regolarizzazione successiva su richiesta del tesoriere. Analogamente si puo' provvedere al pagamento di atti di spesa aventi carattere obbligatorio o urgente tramite il tesoriere senza il relativo mandato di pagamento e solo ed esclusivamente nei casi in cui l'urgenza non consenta materialmente la tempestiva emissione dello stesso. Detti pagamenti dovranno comunque essere regolarizzati nei termini di cui alla convenzione stipulata con l'Istituto tesoriere.
11.3. Per l'espletamento di particolari servizi l'Istituto puo' avvalersi di conti correnti bancari e/o postali: unico traente e' il tesoriere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Istituto.
Art. 12.
Servizio di cassa interno
12.1. Il direttore generale puo' autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale, che per i diversi centri di responsabilita'.
12.2. L'incarico di cassiere e' conferito dal direttore generale ad un dipendente o associato per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni, ed e' rinnovabile.
12.3. Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del competente ufficio, e' soggetto al controllo di rendicontazione trimestrale ed e' personalmente responsabile delle somme affidategli.
12.4. I cassieri della sede centrale e dei diversi centri di responsabilita' possono essere dotati, all'inizio di ciascun esercizio di un fondo liquido di cassa, l'entita' del quale viene stabilita dal direttore generale; detto fondo e' reintegrabile in corso di esercizio previa rendicontazione delle somme gia' spese.
12.5. Il fondo liquido di cassa potra' essere utilizzato per il pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per riparazioni e manutenzione di mobili e locali, per le spese postali e di vettura, delle spese di acquisto di utensileria, di apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, di materiale di consumo di laboratorio, di giornali e di libri, nonche' di pubblicazioni periodiche e simili, delle spese di rappresentanza e per tutte quelle spese il cui pagamento in contanti si renda necessario o urgente. Sul fondo possono altresi' gravare gli anticipi ed i rimborsi per le spese di viaggi e missioni.
12.6. Per spese che singolarmente non eccedano un importo minimale, la cui entita' sara' stabilita annualmente dal consiglio direttivo, la ricevuta o lo scontrino fiscale sono documento giustificativo delle stesse.
12.7. Nessun pagamento puo' essere eseguito dal cassiere senza la disposizione del responsabile del centro di spesa o dal dirigente dell'ufficio richiedente.
12.8. Le disponibilita' eventualmente esistenti sul fondo al 31 dicembre sono debitamente contabilizzate ed i relativi saldi saranno ripresi e considerati quale dotazione iniziale dell'esercizio successivo.
Art. 13.
Funzionari delegati
13.1. Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario ed opportuno operare mediante funzionari delegati, il direttore generale, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e degli indirizzi generali fissati dal consiglio direttivo, puo' disporre accreditamenti in favore dei direttori delle unita' di ricerca INFM, dei direttori dei laboratori INFM, dei responsabili di progetto o commessa, dei titolari degli uffici di gestione decentrata organicamente previsti e distaccati dalla sede centrale dell'Istituto o di altre figure delegate dal consiglio direttivo, mediante accensione di appositi conti correnti bancari presso istituti di credito operata in modo tale che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'Istituto e destinazione.
13.2. Detti accreditamenti, che potranno anche riguardare l'intero stanziamento di spesa, sono imputati sui pertinenti programmi, progetti od interventi.
13.3. Gli interessi maturati sui conti correnti di cui al comma 12.1., vanno accreditati all'Istituto con le modalita' previste dalla normativa che regolano la tesoreria unica.
13.4. Le operazioni di pagamento a valere sui fondi accreditati sui conti correnti, di cui al comma 12.1., hanno luogo con l'emissione di assegni, bonifici bancari o carta di credito, a favore dei creditori, firmati dal funzionario delegato.
13.5. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.
13.6. Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate. All'uopo alla fine di ogni semestre, o anche prima se ultimato o cessato l'incarico affidatogli, deve compilare il rendiconto delle somme erogate da presentare al servizio amministrativo anche mediante appositi report elaborati dal sistema informatico centrale, allegando agli stessi apposito estratto conto dell'istituto bancario dal quale risulti, fra l'altro, il saldo alla fine del periodo considerato.
13.7. Le somme non ammesse a discarico saranno rilevate tra i residui attivi, in attesa dell'accertamento delle eventuali connesse responsabilita'.
13.8. Ai funzionari delegati e' preclusa qualsiasi attivita' gestionale riguardante le entrate.
13.9. Il funzionario delegato dovra' dare ragione delle eventuali discordanze delle proprie scritture contabili e quelle di cui all'estratto conto bancario.
13.10. Il conto e' ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarita' da parte del servizio amministrativo.
Art. 14.
Scritture contabili
14.1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare analiticamente per ciascuna risorsa o impiego, le entrate accertate, riscosse e rimaste da incassare, e le uscite impegnate, pagate e rimaste da pagare.
14.2. Nell'ambito delle scritture finanziarie e' prevista una contabilita' analitica finalizzata alla responsabilizzazione dei vari centri di responsabilita' ed alla gestione per budget.
14.3. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario per effetto della gestione di bilancio o per cause ad esso estranee, nonche' la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio.
14.4. Ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttivita' dei servizi l'attivita' operativa, informativa ed informatica necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per l'attuazione degli schemi e delle procedure di contabilita' economica generale e di contabilita' analitica per centri di spesa e' affidata, con un sistema di elaborazione dei dati in rete, ad un sistema informativo, amministrativo contabile.
14.5. L'Istituto provvede alla tenuta delle seguenti scritture:
a) un partitario delle uscite con indicazione dell'importo iniziale per ogni impiego, delle variazioni relative intervenute, delle somme impegnate e da impegnarsi, delle somme pagate, delle somme rimaste da pagare;
b) un partitario delle entrate con indicazione dell'importo iniziale per ogni risorsa, delle variazioni relative intervenute, delle somme riscosse e da riscuotersi;
c) schede contabili analitiche di commessa o di progetto o di intervento che rilevino i costi nel momento in cui gli stessi si formano;
d) un giornale, nel quale siano annotate in ordine cronologico, sia le reversali di incasso che i mandati di pagamento emessi;
e) il registro degli inventari che evidenzi la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute per effetto della gestione del bilancio nonche' la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.
Art. 15.
Il rendiconto finanziario
15.1. La contabilita' finanziaria sfocia al 31 dicembre nella redazione del rendiconto finanziario che ha la stessa struttura del bilancio annuale di previsione secondo quanto previsto dal Manuale di contabilita'.
15.2. Il rendiconto finanziario, accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e' sottoposto dal presidente su proposta della giunta esecutiva, al consiglio direttivo per l'approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di ogni anno ed e' deliberato entro il mese successivo.
15.3. Il rendiconto finanziario viene trasmesso, entro trenta giorni dalla sua approvazione, ai Ministeri ed agli Organi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.
15.4. Il rendiconto finanziario e' redatto secondo gli schemi previsti dal manuale di contabilita'.
Art. 16.
Gestione patrimoniale
16.1. I beni si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme contenute nel Codice civile. Essi sono descritti in separati inventari a quantita' ed a valore redatti secondo quanto previsto dal manuale di contabilita'.
16.2. I beni mobili, mobili registrati ed immobili sono dati in consegna a soggetti responsabili che ne rispondono personalmente per qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. La consegna ha luogo in base ad appositi verbali redatti in contraddittorio fra chi la effettua e chi la riceve. I beni mobili, ad eccezione degli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale.
16.3. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno e' conservato presso il competente servizio dell'amministrazione centrale dell'Istituto e l'altro dai responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.
16.4. La ricognizione dei beni mobili, il rinnovo dei relativi inventari e l'eventuale rivalutazione dei beni stessi deve essere effettuata ogni dieci anni sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio direttivo nel manuale di contabilita'.
16.5. Il valore iscritto nello stato patrimoniale viene periodicamente rideterminato in base ai criteri deliberati annualmente dal consiglio direttivo tenendo presente l'intera situazione patrimoniale riferita all'inizio ed alla fine dell'esercizio.
16.6. Il consiglio direttivo stabilira', qualora ritenuto necessario, l'iscrizione a bilancio di quote di ammortamento da accantonare per la ricostituzione di beni patrimoniali a valenza pluriennale.
Art. 17.
Attivita' negoziale
17.1. L'Istituto nazionale per la fisica della materia ha piena autonomia negoziale nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni.
17.2. Ai lavori, acquisti, forniture, vendite, permute, locazioni, ricerche e altri servizi e contratti in genere si provvede con contratti secondo le modalita' previste dalle disposizioni di legge vigenti e dal manuale di contabilita'.
Art. 18.
Centri di responsabilita'
18.1. L'attivita' amministrativo-contabile dell'Istituto e' esercitata da centri di responsabilita', secondo quanto previsto nel manuale di contabilita', e di seguito sinteticamente individuati:
a) centri di primo livello che sviluppano attivita' di coordinamento e di supporto all'attivita' caratteristica dell'Istituto;
b) centri di secondo livello costituiti dalle strutture scientifiche operative;
c) centri di terzo livello, che costituiscono unita' elementari di risultato scientifico ed economico, individuabili nei singoli progetti di ricerca.
Art. 19.
Norme finali
19.1. Il presente regolamento e' adottato con provvedimento del presidente dell'Istituto ed entra in vigore dalla data indicata nel provvedimento medesimo, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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