Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 11 gennaio 2000
Modificazioni allo statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi del Commercio estero (SACE).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, concernente l'istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE);
Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che l'ordinamento della SACE e' disciplinato dallo statuto, emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;
Visto il decreto interministeriale n. 635568 del 10 agosto 1999, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero;
Attesa l'esigenza di modificare lo statuto della SACE, per migliorare la funzionalita' dell'Istituto stesso;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 10 dello statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), emanato con decreto del 10 agosto 1999, e' sostituito dal seguente:
"Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal vice presidente e da due consiglieri del consiglio di amministrazione scelti dal consiglio stesso. Ciascuno dei consiglieri scelti dal consiglio ha lo stesso supplente nominato nel consiglio di amministrazione. Il presidente ha come supplente un consigliere di amministrazione tra quelli designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il vice presidente ha come supplente uno dei consiglieri di amministrazione designati dal Ministro del commercio con l'estero.
Alle adunanze del comitato esecutivo partecipa il direttore generale e possono assistere, previa autorizzazione del presidente, dirigenti dell'Istituto.
Il comitato esecutivo e' convocato e presieduto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente, il quale, su proposta del direttore generale, determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, normalmente, ogni due settimane.
Per la validita' delle adunanze e necessaria la presenza di almeno due consiglieri, oltre a chi la presiede; e' ammessa la partecipazione di non piu' di due supplenti. Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Il segretario del consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del comitato esecutivo.
E' applicabile al comitato esecutivo la disposizione di cui al penultimo comma del precedente art. 8.
I verbali delle adunanze del comitato esecutivo, sottoscritti dal presidente e dal segretario e trascritti in appositi libri, sono tenuti a disposizione del consiglio di amministrazione".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro del commercio con l'estero
Fassino
 
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