Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 23 luglio 1999
Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con I Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica
Visto l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo degli enti locali allo Stato con i relativi oneri;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente l'attribuzione dell'autonomia didattica ed organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi e tenuto conto che tale conferimento comporta, nella generalita' delle situazioni, la uniforme attribuzione alle istituzioni scolastiche di carichi di lavoro amministrativi e gestionali;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare l'art. 548, nonche' la tabella n. 3, costituente parte integrante dello stesso decreto;
Viste le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996, n. 354, e 22 luglio 1997, n. 447, concernenti le determinazioni degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare il titolo IV, capo III, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali;
Considerato, in particolare, che l'art. 8 sopra citato, al comma 4, prevede che il trasferimento del personale in questione, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999), avviene secondo modalita' e tempi da stabilire con decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (AN.C.I.), l'Unione province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (U.N.C.E.M.)
Considerato che il trasferimento avviene nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili;
Considerato che il comma 2 dell'art. 8 citato consente al personale in possesso di qualifiche e profili che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli del personale ATA statale di optare per la permanenza nell'ente locale di appartenenza, comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999;
Ritenuto opportuno fornire gli elementi utili per la individuazione della corrispondenza fra le qualifiche e profili, posseduti dal personale da trasferire, con quelle previste dal CCNL per il personale ATA statale;
Considerato che, per effetto del combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 citata, sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di personale ATA da parte degli enti locali e che lo Stato dovra' assumere le funzioni in precedenza assicurate dagli enti medesimi;
Considerato, in particolare, che, al fine di assicurare la copertura finanziaria occorrente alla applicazione della norma in parola, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale;
Considerato, conseguentemente, che personale di ruolo avente titolo al trasferimento di cui al comma 2 del medesimo art. 8 non puo' che essere "personalefunzione", da intendersi correlato alla presenza di personale ATA a prescindere dalla individuazione nominativa;
Considerato, altresi', che l'ente locale provvedeva al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituisce uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere va assunto dallo Stato per effetto del citato art. 8 della legge n. 124/1999;
Considerato, altresi', che in alcune realta' l'ente locale ha assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;
Considerato, conseguentemente, che lo Stato al fine di assicurare il servizio nelle scuole deve subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti);
Informate le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale dei comparti scuola ed enti locali;
Acquisito il concerto dei Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'unione province italiane (UPI) nonche' l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM);
Visto il parere della Conferenza Stato citta' e autonomie locali, pronunciato nella seduta del 22 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Il personale ATA di ruolo dipendente dagli enti locali e in servizio, alla data del 25 maggio 1999, nelle istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di funzioni e compiti demandati per legge agli enti locali, in sostituzione dello Stato, e' trasferito nei ruoli del personale ATA statale.
 
Art. 2.
Il trasferimento dagli enti locali allo Stato delle funzioni e del personale ATA, di cui al precedente art. 1, e' disciplinato nei termini e con le modalita' di cui agli articoli seguenti.
 
Art. 3.
Gli enti locali provvederanno, fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla applicazione del CCNL del comparto e regioni e autonomie locali, del personale di ruolo che passa allo Stato per effetto dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con successivi decreti, anche collettivi, dei provveditori agli studi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dagli enti locali cedenti, verra' corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1o gennaio 2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito.
Con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonche' dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianita' maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 47 della legge n. 428/1990.
Gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai provveditori agli studi.
 
Art. 4.
Per l'anno scolastico 1999-2000 gli incarichi a tempo determinato sui posti di dotazione organica gia' degli enti locali, sono conferiti, dagli enti stessi per la durata necessaria. Gli enti provvederanno alla relativa retribuzione fino al 31 dicembre 1999.
Dal 1o gennaio 2000 gli stessi incarichi, ove se ne evidenzi la necessita' della prosecuzione, saranno confermati, con oneri a carico dello Stato, dai provveditori agli studi che, anche ai fini retributivi degli interessati, adotteranno i conseguenti provvedimenti formali di prosecuzione, fino alla scadenza.
Dal 1o gennaio 2000 eventuali ulteriori nomine a tempo determinato verranno conferite, dai competenti capi d'istituto. A tal fine, limitatamente alle figure professionali gia' degli enti locali, le graduatorie di istituto degli aspiranti alla nomina a tempo determinato saranno costituite tenendo conto della inclusione degli interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli enti medesimi entro il 31 agosto 1999.
Nella disciplina del conferimento delle nomine a tempo determinato si provvedera' alla equiparazione del servizio reso quale supplente ATA enti locali all'analogo servizio reso alle dipendenze dello Stato.
 
Art. 5.
A decorrere dal 1o gennaio 2000, il personale di ruolo alla data del 25 maggio 1999 presso gli enti locali, in servizio presso scuole statali e trasferito nei ruoli dello Stato e' collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza, previsti dal CCNL - Scuola (26 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 9 giugno 1999).
E' parimenti collocato, nelle aree e funzioni di cui al comma precedente, il personale di ruolo assunto dagli enti locali successivamente alla data predetta entro e non oltre il 31 dicembre 1999, in sostituzione del personale di cui al comma precedente che abbia lasciato il servizio, o per la copertura di posti di organico vacanti, a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento indette prima del 25 maggio 1999.
 
Art. 6.
In considerazione del fatto che le categorie del CCNL - comparto enti locali (31 marzo 1999) comprendono, nella generalita', una pluralita' di profili - che, comunque, includono anche funzioni previste nei profili statali - la corrispondenza e' individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti, in sede di inquadramento, agli interessati e dagli stessi svolti, sempreche' si ritrovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche per le quali la competenza a fornire personale ATA era demandata per legge agli enti locali in sostituzione dello Stato.
Per il personale dipendente dagli enti locali, ai fini del trasferimento nei ruoli statali, viene unita la tabella esemplificativa di corrispondenza fra profili degli enti locali e quelli statali (allegato A) che fa parte integrante del presente decreto.
Il personale degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/1999, la cui qualifica o profilo di appartenenza - in base a quanto stabilito nei precedenti commi - non trovino corrispondenza nel ruolo del personale ATA statale, puo' optare, per la permanenza nell'ente locale, entro il termine perentorio del 24 agosto 1999.
Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di opzione, l'ente locale di appartenenza con atto scritto accoglie o rifiuta la richiesta di permanenza, sulla base di quanto indicato nel presente decreto.
Il personale di cui al terzo comma del presente articolo potra' revocare l'opzione entro trenta giorni dagli esiti della contrattazione di cui al precedente art. 3.
 
Art. 7.
Il personale che passa dagli enti locali allo Stato per effetto del presente decreto sara' tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purche' previsti nel profilo statale.
 
Art. 8.
Al personale gia' dipendente dagli enti locali e trasferito allo Stato, verra' riconosciuto il diritto alla assegnazione della medesima sede di servizio occupata nell'anno scolastico 1998-99. In caso di indisponibilita' del posto si provvedera', per l'anno scolastico 2000/2001, alle utilizzazioni secondo i vigenti contratti decentrati.
 
Art. 9.
Lo Stato subentrera' nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.
Ai fini predetti, le autorita' scolastiche periferiche e gli enti locali competenti stipuleranno, entro il 31 dicembre 1999, apposite convenzioni che individuino le modalita' di subentro nei contratti i quali, ferma la rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente, potranno essere frazionati in corrispondenza di singole istituzioni scolastiche.
Ferma restando la prosecuzione delle attivita' da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrera' nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilita' che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.
Il subentro da parte dello Stato in dette convenzioni avviene ad ogni 1o gennaio successivo alla stabilizzazione dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.
Ai lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, si applicano le provvidenze previste dall'art. 12 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dall'art. 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA corrispondenti alla attivita' svolta.
 
Art. 10.
Gli assistenti di cattedra e insegnanti tecnico-pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni gia' svolte negli istituti di servizio alla data del 25 maggio 1999.
 
Art. 11.
Al fine di consentire alle autorita' scolastiche locali l'adozione dei provvedimenti di trasferimento allo Stato delle funzioni ATA gia' assicurate dagli enti locali, viene effettuata d'intesa con gli enti stessi una rilevazione delle posizioni individuali e convenzionali da acquisire.
La rilevazione riguardera' anche l'utilizzo di risorse umane in lavori socialmente utili e di pubblica utilita'.
Al fine di monitorare le modalita' del trasferimento previsto dal presente decreto, verra' costituita apposita commissione mista, con i rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e del Dipartimento per la funzione pubblica, nonche' dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, coordinata dal Ministero della pubblica istruzione.
Roma, 23 luglio 1999
Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999 Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 346 .br,
 
Allegato A
TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI PROFILI STATO
- ATA ENTI LOCALI

Personale ATA scuole Personale ATA enti locali
(CCNL 26-5-1999) (CCNL 31-3-1999) (CCNL 1-4-1999)

Collaboratore scolastico
Qualifiche e profili professionali
delle categorie A e B per i quali
e' previsto lo svolgimento di
mansioni corrispondenti quali ad
esempio bidello, bidello
accompagnatore scolastico, bidello
cuciniere, bidello manutentore,
bidello operatore, bidello custode,
bidello operaio, bidello
inserviente, bidello accompagnatore
scuolabus, operatore scolastico,
operatore tecnico, operatore
addetto uffici, collaboratore
scolastico, usciere, custode,
marinaio, operatore servizi
scolastici, operatore inserviente
ausiliario ai servizi scolastici,
addetto ai servizi vari, addetto ai
magazzini, commesso, ausiliario,
inserviente, addetto alla pulizia. Assistente amministrativo
Qualifiche e profili professionali
della categoria B per i quali e'
previsto lo svolgimento di mansioni
corrispondenti quali ad esempio
collaboratore professionale,
collaboratore di segreteria,
collaboratore amm.vo terminalista,
collaboratore professionale
informatico, collaboratore
professionale terminalista,
operatore CED o EDP, collaboratore
professionale scuola, collaboratore
amministrativo, addetto
amministrativo, esecutore
amministrativo, esecutore
amministrativo contabile,
applicato, esecutore coordinatore,
operatore amministrativo.
Qualifiche e profili professionali
della categoria C, per i quali e'
previsto lo svolgimento di mansioni
corrispondenti quali, ad esempio,
segretario, istruttore scolastico,
istruttore amministrativo,
istruttore amministrativo
contabile, istruttore informatico,
assistente di segreteria,
collaboratore amministrativo,
aggiunto amministrativo, impiegato
di concetto, istruttore, istruttore
bibliotecario, assistente di
biblioteca, collaboratore di
biblioteca. Assistente tecnico ....
Qualifiche e profili professionali
della categoria B per i quali e'
previsto svolgimento di mansioni
corrispondenti, quali ad esempio
assistente tecnico, aiutante
tecnico, collaboratore
professionale nautico,
collaboratore professionale
nostromo, esecutore, esecutore
servizi educativi, esecutore
tecnico, esecutore tecnico
scolastico, capo bidello,
magazziniere, aiutante di
laboratorio Responsabile amm.vo (fino al 31-8-2000)
Qualifiche e profili professionali
della categoria D, per i quali e'
previsto svolgimento di mansioni
corrispondenti quali, ad esempio,
segretario ragioniere economo,
segretario scolastico, direttore
scuole, funzionario servizi
scolastici, funzionario
amministrativo, funzionario
contabile funzionario
amministrativo contabile,
istruttore direttivo
amministrativo, istruttore
direttivo contabile, istruttore
direttivo amministrativo contabile Direttore dei servizi generali e amministrativi (profilo istituto con decorrenza 1-9-2000, nel quale confluiranno, dalla medesima data i responsabili amministrativi)

Personale ATA scuole Personale ATA enti locali -

Insegnanti tecnici pratici
Qualifiche e profili di VI
caratterizzanti dallo svolgimento
in modo prevalente di mansioni
corrispondenti (ad es. insegnanti
tecnici pratici, ass. di cattedra)
 
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