Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TRIESTE
DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1999
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici ed in particolare l'art. 4, comma 2;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'art. 17, commi 95 e 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di accessi e di connesse attivita' di orientamento";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 relativo ai "Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998;
Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. n. 1/1998 del 16 giugno 1998;
Vista la delibera del comitato regionale per il coor-dinamento universitario della regione Friuli-Venezia Giulia di data 21 aprile 1998, concernente la costituzione, mediante stipulazione di apposita convenzione, di un consorzio interuniversitario con il compito di coordinare le attivita' delle facolta' di scienze della formazione degli Atenei di Udine e Trieste, per l'organizzazione e la gestione della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie;
Preso atto che il suddetto consorzio e' stato formalmente costituito in data 19 giugno 1998;
Preso atto che il comitato regionale di coordinamento universitario della regione Friuli-Venezia Giulia in data 10 luglio 1998 ha espresso parere favorevole all'istituzione presso l'Universita' degli studi di Trieste della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interno all'Universita' di Trieste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;
Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 ottobre 1999.
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 570 vengono inseriti i seguenti articoli con scorrimento della numerazione. Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria Art. 571 (Finalita' della scuola e obiettivo formativo). - La scuola ha lo scopo di assicurare una formazione culturale e professionale adeguata nell'ambito delle scienze dell'educazione, degli aspetti trasversali della funzione docente e dei contenuti formativi degli indirizzi.
Costituisce obiettivo formativo della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:
1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinati di propria competenza, anche in riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;
2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attivita' formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identita' personale, femminile e maschile, insieme all'autoorientamento;
3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorita' scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;
4) inquadrare, con mentalita' aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;
5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;
6) rendere significative, sistematiche, complesse, e motivanti le attivita' didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;
7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenze e di esperienze in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificita' dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;
8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilita', esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;
10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;
11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici piu' aggiornati, le attivita' di insegnamento-apprendimento e l'attivita' complessiva della scuola;
12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realta' civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonche' alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua, nazionalita' non italiana.
La scuola e' struttura didattica dell'universita', cui contribuiscono le facolta' e i dipartimenti interessati per la parte di propria competenza. L'Universita', o le universita' convenzionate, tenuto conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facolta' interessate, il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
Art. 572 (Ammissione). - L'iscrizione alla scuola e' condizionata dal numero programmato degli accessi stabilito dalla disciplina annualmente comunicata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Costituiscono titolo di ammissione ad ognuno degli indirizzi attivati le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione comprese negli indirizzi, con le specificazioni relative al curricolo ed agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione; e, per le classi corrispondenti: i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF: i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attivita' di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.
Art. 573 (Durata e articolazione del corso degli studi). - La scuola ha la durata di due anni, per un totale di 1000 ore e di 100 crediti. Essa si articola in indirizzi, comprensivi di una pluralita' di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo sulla base dei criteri previsti dal decreto ministeriale 26 maggio 1998. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il raccordo tra indirizzi e classi di abilitazione ha valore sull'intero territorio nazionale per consentire un opportuno riferimento nel titolo di abilitazione. Il regolamento didattico di struttura potra' accorpare alcuni tra gli indirizzi indicati, particolarmente nei casi in cui la medesima laurea consenta l'acquisizione di abilitazioni che nel prospetto sono collocate in indirizzi distinti.
Il laureato che puo' avere accesso a diverse abilitazioni deve poter trovare, il piu' possibile, nel medesimo indirizzo le abilitazioni stesse, in modo da rendere piu' agevole, da parte del consiglio della scuola, dei piani di studio articolati in funzione del complesso delle abilitazioni da conseguire.
La presenza di piu' curricoli di abilitazione in uno stesso indirizzo non significa che essi debbano essere pressoche' identici. L'impostazione di indirizzi "larghi" comporta una loro forte articolazione interna: piani di studio che conducono ad abilitazioni molto differenti potranno avere due soli insegnamenti comuni (eccezionalmente, anche uno solo), all'interno dell'indirizzo.
Gli insegnamenti delle scienze dell'educazione, invece, saranno comuni ai diversi indirizzi, ma potranno differenziarsi anche all'interno di uno stesso indirizzo, quando esso conglobi classi della scuola secondaria superiore e classi di scuola media.
Nella scuola non possono essere attivati meno di due indirizzi. All'interno degli indirizzi attivati, non e' necessario offrire necessariamente, tutti gli anni, tutti i diversi filoni di abilitazione, soprattutto nei casi in cui la disponibilita' dei relativi posti di insegnamento nel sistema scolastico sia molto esigua.
E' prevista la possibilita' di piani di studio "a cavallo" tra due indirizzi, sia perche' determinate classi, collocate in un indirizzo, possono usufruire di insegnamenti collocati in un altro, sia perche' esistono classi che per loro natura devono essere previste come attivabili all'interno di piu' di un indirizzo.
Le attivita' didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresi' la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.
L'ordinamento didattico individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo gia' indicato, attivita' didattiche e relativi crediti afferenti alle seguenti aree e relativi settori scientifico-disciplinari:
area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente;
area 2: contenuti formativi degli indirizzi. Comprende attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere;
area 3: laboratorio, con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi;
area 4: tirocinio.
Almeno il 20% delle ore e dei crediti e' assegnato ad attivita' didattiche relative all'area 1, ed almeno il 20% delle ore e dei crediti e' assegnato ad attivita' didattiche di cui all'area 2. Ai laboratori e' assegnato almeno il 20% dei crediti relativi alla scuola, ed ai tirocini almeno il 25%. Il laboratorio ed il tirocinio iniziano sin dal primo anno del corso.
Nell'ambito degli insegnamenti indicati nelle aree 1 e 2 deve essere prevista un'offerta piu' ampia degli obblighi previsti per lo specializzando, onde consentirgli alcune scelte opzionali.
Art. 574 (Piani di studio e contenuti). - Il consiglio della scuola approva per ogni studente il piano di studio individuale sulla base dei seguenti criteri:
valuta il percorso formativo compiuto nell'universita' o in una delle istituzioni gia' indicate nei titoli di ammissione alla scuola, riconoscendo crediti corrispondenti a non piu' di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute puo' essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della meta' degli obblighi stessi;
definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralita' di abilitazioni;
prevede, in aggiunta alle attivita' della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facolta' competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;
disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.
Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, gia' abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.
Sono previste specifiche attivita' didattiche aggiuntive per un totale complessivo di almeno 400 ore per allievi che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 104/1992, richiedano di acquisire i contenuti formativi necessari perche' il diploma di specializzazione abiliti all'attivita' didattica di sostegno. Almeno 100 di tali ore saranno destinate ad attivita' di tirocinio. Per tali corsi aggiuntivi sono previsti 60 crediti. Chi ha gia' conseguito il diploma nella scuola puo' integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovra' essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.
Per la formazione degli insegnanti delle scuole in lingua slovena, l'Universita' approva i necessari regolamenti didattici, adattandoli alle particolari situazioni linguistiche. Fermo restando il conferimento del titolo da parte di una universita' italiana, e' previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso le Universita' della Repubblica di Slovenia, anche sulla base di convenzioni di cui all'art. 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Ai fini del conseguimento degli specifici obiettivi didattici formativi indicati, il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione e' consentito, con delibera motivata dalla struttura didattica, per non piu' di un quarto degli insegnamenti attivati nella scuola.
Per le finalita' della scuola l'Universita' attiva opportune forme di collaborazione con gli enti locali e puo' stipulare convenzioni con enti di ricerca e le loro strutture scientifiche, nonche' con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF e istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attivita' di laboratorio e tirocinio.
Art. 575 (Diploma). - L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
L'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attivita' svolte nel tirocinio e nel laboratorio didattico.
Con apposito regolamento didattico saranno disciplinati gli indirizzi, le attivita' didattiche e gli adempimenti degli studenti e verra' stabilita la ripartizione dei crediti tra le attivita' del corso. Nell'organizzazione delle attivita' si terra' conto, al fine dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quali formazione in servizio degli insegnanti.
Art. 576 (Attivita' di insegnamento). - Elenco degli indirizzi previsti dai criteri generali del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo la normativa vigente:
Scienze naturali:
12/A Chimica agraria;
13/A Chimica e tecnologie chimiche;
54/A Mineralogia e geologia;
57/A Scienza degli alimenti;
59/A Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali nella scuola media;
60/A Zootecnica e scienze della produzione animale.
Fisico-informatico-matematica:
34/A Elettronica;
38/A Fisica;
42/A Informatica;
47/A Matematica;
48/A Matematica applicata;
49/A Matematica e fisica;
59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media.
Scienze umane:
36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione;
37/A Filosofia e storia.
Linguistico-letterario:
39/A Geografia;
43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media;
44/A Linguaggio per la cinematografia e la televisione;
50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale;
52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico;
61/A Storia dell'arte.
Lingue straniere:
45/A Lingua straniera;
46/A Lingue e civilta' straniere.
Economico-giuridico:
17/A Discipline economico-aziendali;
19/A Discipline giuridiche ed economiche.
Arte e disegno:
3/A Arte del disegno animato;
4/A Arte del tessuto, della moda e del costume;
5/A Arte del vetro;
6/A Arte della ceramica;
7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
8/A Arte della grafica e dell'incisione;
9/A Arte della stampa e del restauro del libro;
10/A Arte dei metalli e dell'oreficeria;
18/A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica;
21/A Discipline pittoriche;
22/A Discipline plastiche;
24/A Disegno e storia del costume;
25/A Disegno e storia del costume;
27/A Disegno tecnico ed artistico;
28/A Educazione artistica;
61/A Storia dell'arte;
65/A Tecnica fotografica.
Musica e spettacolo:
31/A Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;
32/A Educazione musicale nella scuola media;
62/A Tecnica della registrazione del suono;
63/A Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva;
63/A Tecnica ed organizzazione della produzione cinematografica e televisiva;
Sanitario e della prevenzione:
2/A Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche;
40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio;
41/A Igiene mentale e psichiatria infantile.
Tecnologico:
1/A Aerotecnica e costruzioni aeronautiche;
11/A Arte mineraria;
14/A Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni;
15/A Costruzioni navali e teoria della nave;
16/A Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;
20/A Discipline meccaniche e tecnologia;
23/A Disegno e modellazione odontotecnica;
33/A Educazione tecnica nella scuola media;
34/A Elettronica;
35/A Elettrotecnica ed applicazioni;
42/A Informatica;
53/A Meteorologia aeronautica ed esercitazioni;
55/A Navigazione aerea ed esercitazioni;
56/A Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali;
58/A Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria;
62/A Tecnica della registrazione del suono;
65/A Tecnica fotografica;
66/A Tecnologia ceramica;
67/A Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva;
68/A Tecnologie dell'abbigliamento;
69/A Tecnologie grafiche ed impianti grafici;
70/A Tecnologie tessili;
71/A Tecnologia e disegno;
72/A Topografia generale, costruzioni rurali e disegno.
Scienze motorie:
29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;
30/A Educazione fisica nella scuola media.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trieste, 29 ottobre 1999
Il rettore: Delcaro
 
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