Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1999, n. 525
Attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Vista la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica e integra la direttiva 93/38/CEE;
Visto l'articolo 1 e l'allegato A della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria per il 1998, recante delega al Governo per l'attuazione, tra le altre, della direttiva 98/4/CE;
Vista la comunicazione della Commissone europea 1999/C-129/05, adottata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE e pubblicata nella G.U.C.E. dell'8 maggio 1999, n. C/129;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1999;
Visto il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1999;
Sulla proposta dei Ministri delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui alla comunicazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/129 dell'8 maggio 1999".



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione della legge,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Goveno se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 93/38/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
214 del 24 agosto 1993.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca
attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative
alle procedure di appalti nei settori esclusi.
- La direttiva 98/4/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
101 del 1o aprile 1998.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1998". L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per
materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche
in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto
per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1".
- L'allegato A della succitata legge riporta l'elenco
delle direttive da attuare con decreto legislativo.
- Il decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281,
reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". L'art. 8
cosi' recita:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158 (per il titolo si veda nelle note
alle premesse), cosi' come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
"Art. 8 (Appalti esclusi). - 1. Il presente decreto non
si applica:
a) agli appalti che i soggetti aggiudicatori
assegnano per il conseguimento di scopi diversi
dall'esercizio di proprie attivita' rientranti nei settori
di cui agli articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di
dette attivita' in uno Stato che non sia membro della CE,
purche' non comportino lo sfruttamento materiale di una
rete o di un'area geografica della Comunita'; tuttavia il
presente decreto si applica agli appalti, assegnati dai
soggetti aggiudicatori che esercitano la propria attivita'
nel settore dell'acqua potabile, riguardanti progetti di
ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio, ove il
volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua
potabile sia superiore al 20% del volume totale reso
disponibile dalla realizzazione di questi progetti, nonche'
agli appalti che attengono allo smaltimento o al
trattamento delle acque reflue;
b) agli appalti il cui oggetto e' destinato ad essere
rivenduto o ceduto in locazione a terzi, quando il soggetto
aggiudicatore non e' titolare di alcun diritto speciale o
esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto ditali
appalti o quando altri soggetti possono liberamente
venderli o darli in locazione alle stesse condizioni
dell'aggiudicatore;
c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni
che vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente
a permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o
piu' servizi di telecomunicazione, qualora altri soggetti
siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa
zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche;
d) agli appalti di lavori, forniture o servizi
dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure
speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative vigenti o
quando lo esiga la protezione degli interessi nazionali
essenziali;
e) agli appalti disciplinati da norme procedurali
differenti ed aggiudicati sulla base:
e1) di un accordo internazionale concluso,
conformemente al Trattato CE, tra l'Italia ed uno o piu'
Paesi terzi e concernente lavori, forniture o servizi
destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune
di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi
accordo sara' comunicato alla Commissione CE a cura del
Ministero degli affari esteri;
e2) di un accordo internazionale concluso in
relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente
imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
e3) della procedura specifica di un'organizzazione
internazionale;
f) agli appalti che i soggetti esercenti le attivita'
di cui all'art. 3 assegnano per approvvigionarsi
dell'acqua, dell'energia o dei combustibili destinati alla
loro produzione.
1-bis. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui
alla Comunicazione della Commissiore europea adottata ai
sensi dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. C/129 dell'8 maggio 1999".
2. Il presente decreto non si applica ai seguenti
appalti di servizi:
a) appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso
stesso un 'amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell'art. 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure
d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base
a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtu' di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
compatibili con il Trattato;
b) appalti relativi all'acquisizione o alla
locazione, indipendentemente dalle modalita' finanziarie,
di terreni, edifici esistenti o altri immobili o
riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni;
rientrano, tuttavia, nel campo di applicazione del presente
decreto gli appalti relativi ai servizi finanziari conclusi
precedentemente, contestualmente o successivamente al
contratto di acquisto o locazione, qualunque ne sia la
forma;
c) appalti relativi ai servizi di telefonia vocale,
telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e
radiotelecomunicazioni via satellite;
d) appalti relativi a servizi d'arbitrato e di
conciliazione;
e) appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla
vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari;
f) appalti relativi a servizi di ricerca e selezione
del personale;
g) appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo
diversi da quelli i cui risultati appartengono al soggetto
aggiudicatore perche' li usi nell'esercizio della sua
attivita', purche' la prestazione del servizio sia dal
medesimo interamente retribuita.
3. Il presente decreto non si applica, inoltre, agli
appalti di servizi:
a) assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una
impresa collegata purche' almeno l'80% della cifra d'affari
media realizzata nella Comunita' dall'impresa in questione
negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla
fornitura di detti servizi alle imprese alle quali e'
collegata;
b) assegnati da un'impresa comune, costituita da piu'
soggetti aggiudicatori per l'esercizio di attivita' ai
sensi degli articoli da 3 a 6, ad uno di questi soggetti
aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno di essi,
purche' ricorra lo stesso requisito della cifra d'affari di
cui alla lettera a).
4. Allorche' lo stesso servizio o servizi simili sono
forniti da piu' di un'impresa collegata al soggetto
aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari
totale nella Comunita' europea, risultante dalla fornitura
di servizi da parte di queste imprese.
5. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa
i cui conti annuali siano consolidati con quelli del
soggetto aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, nel
caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa
sulla quale il soggetto aggiudicatore eserciti,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai
sensi dell'art. 2, comma 2, nonche' qualsiasi impresa che
eserciti un'influenza dominante sul soggetto aggiudicatore
ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza
dominante di un'altra impresa in forza di proprieta',
partecipazione finanziaria o norme interne.
6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente
correlati agli scopi istituzionali dei soggetti
aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure
essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui
contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente
condizionato dalle specificita' tecniche proprie dei
settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri competenti, si applicano, per gli aspetti
regolati dal presente decreto, le norme vigenti.



 
Art. 2.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:
a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III, IV, V e VI:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori;
2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-A;
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI - B e per quelli dell'allegato XVI-A di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8".
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto".



Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 9, del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, cosi' come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di
lavori, dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si
applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA,
pari o superiore:
a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori
di cui agli allegati III, IV, V e VI:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di
servizi;
b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori
di cui all'allegato X:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di
servizi;
c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori
di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti
speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori;
2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le
forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato
XVI-A;
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui
all'allegato XVI-B e per quelli dell'allegato XVI-A di cui
alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono
7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8".
2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un
appalto di servizi il soggetto aggiudicatore si basa sulla
remunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo
conto degli elementi di cui ai commi da 3 a 13.
3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli
appalti di esercizi finanziari si tiene conto degli importi
seguenti:
a) nel caso dei servizi assicurativi, del premio da
pagare;
b) nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi
finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre
forme di remunerazione;
c) nel caso degli appalti che comportano
progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.
4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per
oggetto il leasing operativo, la locazione o l'acquisto a
riscatto, deve essere preso come base per il calcolo del
valore dell'appalto:
a) per gli appalti aventi una durata determinata, se
quest'ultima e' pari o inferiore a dodici mesi, il valore
totale stimato per la durata dell'appalto; oppure, se
quest'ultima e' superiore a dodici mesi, il valore totale
comprendente l'importo stimato del valore residuo;
b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o
qualora sussistano dubbi sulla loro durata, il valore
prevedibile dei pagamenti da effettuare nel corso dei primi
quattro anni.
5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un
prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo
stimato dell'appalto si determina come segue:
a) se trattasi di appalto di durata determinata, ove
questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore
complessivo dell'appalto per l'intera durata;
b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per 48.
6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede
esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base
per determinare il valore dell'appalto l'importo totale
massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della
locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le
opzioni.
7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di
servizi per un determinato periodo attraverso una serie di
appalti da attribuire ad uno o piu' fornitori o prestatori
di servizi, oppure di appalti destinati ad essere
rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in
base:
a) al costo totale degli appalti che sono stati
stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici
mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe,
corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche
prevedibili in termini di quantita' o di valore che
interverranno nei dodici mesi successivi, oppure:
b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel
corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo
contratto, oppure in tutto il periodo di validita'
dell'appalto, se quest'ultimo e' superiore a dodici mesi.
8. Il calcolo del valore dell'accordo quadro di cui
all'art. 16 deve essere basato sul valore massimo stimato
di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.
9. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai
fini dell'applicazione del comma 1 deve essere basato sul
valore totale dell'opera, intesa, questa, come il risultato
di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile
destinato a soddisfare di per se' una funzione economica e
tecnica; se una fornitura, un'opera o un servizio sono
suddivisi in piu' lotti, il valore di ogni lotto deve
essere preso in considerazione per la stima del valore
indicato al comma 1; quando il valore cumulato dei lotti e'
pari o superiore al valore indicato al comma 1, le presenti
disposizioni si applicano a tutti i lotti; tuttavia, nel
caso di appalti di lavori, i soggetti aggiudicatori possono
derogare al comma 1 rispetto a lotti il cui valore stimato
al netto dell'IVA non superi un milione di ECU, sempreche'
il valore totale di questi lotti non superi il 20% del
valore di tutta la partita.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti
aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di
lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi
necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a
disposizione dell'imprenditore.
11. Il valore delle forniture o dei servizi che non
sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di
lavori non puo' essere aggiunto al valore di questo appalto
allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o
servizi all'applicazione del presente decreto.
12. Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di
servizi e forniture, comprendente anche il valore dei
lavori di posa e installazione, deve essere basato sul
valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo
dalle quote rispettive.
13. I soggetti aggiudicatori non possono eludere
l'applicazione del presente decreto suddividendo gli
appalti o utilizzando modalita' di calcolo particolari del
valore degli appalti.
14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla
Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica cura la tempestiva
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre
2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per
la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale
valore, salve successive diverse indicazioni, pure da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, conforme ad eventuali nuove comunicazioni da
parte della Commissione europea, ha efficacia per un
biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data
eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al
31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione
in lire dell'importo dell'appalto".



 
Art. 3. .sp,
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:
a) le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importi pari o superiori a quelli di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 1, b), n. 1 e c), n. 1), da affidare nei dodici mesi successivi;
b) il totale, per settore di prodotti, delle forniture d'importo pari o superiore a 750.000 euro per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 e b), n. 2 e al controvalore in euro di 750.000 DSP per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2, da assegnare nei dodici mesi successivi;
c) l'importo totale previsto degli appalti di servizi per ciascuna delle categorie di cui all'allegato XVI-A, di importo pari o superiore a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2, b), n. 2 e c), n. 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2".



Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 14, del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, cosi' come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 14 (Avviso indicativo annuale). - 1. Il soggetto
aggiudicatore pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno,
almeno un avviso indicativo, conforme all'allegato XIV,
contenente le caratteristiche essenziali degli appalti di
cui abbia approvato o, nel caso dei soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), deliberato
l'esecuzione, che intende aggiudicare nell'anno successivo
ai sensi del presente decreto.
2. Con l'avviso indicativo annuale il soggetto
aggiudicatore rende note:
a) le caratteristiche essenziali degli appalti di
lavori di importi pari o superiori a quelli di cui all'art.
9, comma 1, lettere a), n. 1, b), n. 1, e c), n. 1), da
affidare nei dodici mesi successivi;
b) il totale, per settore di prodotti, delle
forniture d'importo pari o superiore a 750.000 euro per le
forniture di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), n. 2, e
b), n. 2, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per le
forniture di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), n. 2, da
assegnare nei dodici mesi successivi;
c) l'importo totale previsto degli appalti di servizi
per ciascuna delle categorie di cui all'allegato XVI-A, di
importo pari o superiore a 750.000 euro per gli appalti di
cui all'art. 9, comma 1, lettere a), n. 2, b), n. 2, e c),
n. 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli
appalti di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), n. 2.
3. L'avviso indicativo annuale puo' essere utilizzato
in luogo del bando ai fini dell'indizione della gara.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'avviso fa
specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai
servizi oggetto della gara e precisa con quale delle
procedure previste all'art. 12, comma 1, lettere b) o c),
procedera' senza successiva pubblicazione di un bando,
all'aggiudi-cazione.
5. Con lo stesso avviso le imprese interessate sono
invitate a manifestare per iscritto il proprio interesse.
6. Il soggetto aggiudicatore invita, successivamente,
le imprese di cui al comma 5 a confermare il proprio
interesse sulla base di informazioni particolareggiate
relative all'appalto prima di procedere alla loro
selezione, le imprese che abbiano confermato il proprio
interesse sono poi invitate alla gara ai sensi dell'art.
18, comma 4.
7. I soggetti aggiudicatori possono pubblicare avvisi
indicativi relativi a progetti importanti, senza ripetere
l'informazione gia' inclusa in un precedente avviso
indicativo annuale, a condizione che venga chiaramente
indicato che trattasi di avvisi supplementari.
8. Per la pubblicazione dell'avviso indicativo annuale
si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.
9. Se l'avviso viene utilizzato come mezzo di
indizione, gli inviti a partecipare alle gare di cui al
comma 4 devono essere spediti al piu' tardi nei dodici mesi
successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita' europee".



 
Art. 4.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore".



Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 15, del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, cosi' come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 15 (Sistemi di qualificazione). - 1. Il soggetto
aggiudicatore puo' istituire un proprio sistema di
qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori
di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori,
tale sistema e' disciplinato sulla base di criteri
differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6,
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro competente, da emanarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito in
base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono
formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, in
qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di
specifici requisiti morali, tecnici e finanziari,
interessate a partecipare alle gare disciplinate dal
presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto
aggiudicatore.
3. Con le modalita' di cui all'art. 18, comma 4, il
soggetto aggiudicatore che abbia istituito un proprio
sistema di qualificazione invita alle gare di cui all'art.
12, comma 2, lettere b) e c), senza preventiva
pubblicazione di un bando, solo i soggetti qualificati in
tale sistema.
4. Il soggetto aggiudicatore puo':
a) definire lo scopo del sistema di qualificazione,
nonche' i criteri e requisiti, obiettivi e non
discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme europee
di cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a tal
fine, intende fare riferimento, curando, inoltre,
l'aggiornamento di tali elementi;
b) avvalersi del sistema di qualificazione istituito
da un altro soggetto aggiudicatore, dandone idonea
comunicazione alle imprese interessate.
5. L'istituzione, sia pure gia' intervenuta al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto, dei sistemi di
qualificazione e gli altri elementi definiti ai sensi del
comma 4, devono essere notificati, ove non sia stato gia'
provveduto in tal senso, all'Ufficio pubblicazioni delle
Comunita' europee, conformemente all'avviso di cui
all'allegato XIII; l'avviso deve precisare se il sistema di
qualificazione abbia o meno durata superiore ad un
triennio; quando il sistema abbia durata superiore al
triennio, l'avviso va pubblicato annualmente, altrimenti e'
sufficiente un avviso iniziale.
6. Per la pubblicita' dell'avviso a livello nazionale
si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4
e 5.
7. Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche
conto delle disposizioni di cui all'art. 19 e senza
discriminazioni, quale documentazione e quali
certificazioni o atti sostitutivi devono corredare la
domanda d'iscrizione; non puo', inoltre, richiedere
certificazioni o documentazione probatoria costituenti
riproduzione di documentazione valida gia' disponibile.
8. I documenti, le certificazioni e gli atti
sostitutivi di cui al comma 7 devono essere accompagnati,
se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane
del Paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un
traduttore ufficiale.
9. I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi
per categorie d'imprese secondo i tipi e gli importi degli
appalti per i quali vale la qualificazione.
10. In un termine non superiore a sei mesi il soggetto
aggiudicatore deve informare i richiedenti delle proprie
decisioni in merito alle domande di qualificazione; ove
ritenga che tale termine non possa essere rispettato. il
soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione
della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della
proroga del termine e stabilisce il termine massimo entro
il quale si pronuncera' definitivamente; tale termine non
puo', comunque, eccedere i nove mesi dal ricevimento della
domanda d'iscrizione.
11. L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione
dal sistema di qualificazione devono essere motivate con
riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9".



 
Art. 5.

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Termini per la presentazione delle domande e delle offerte). - 1. Nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte e' stabilito dai soggetti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; tale termine puo' essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 14, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato XIV, parti I e II, purche' tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso stesso; l'invio dell'avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.
2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, con pubblicazione preventiva del bando di gara, il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtu' dell'articolo 11 o ad un invito dei soggetti aggiudicatori in virtu' dell'articolo 14, comma 6, e' di norma pari ad almeno trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di ventidue giorni decorrente dalla data di spedizione del bando o dell'avviso indicativo all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee; tale termine puo' essere ridotto a giorni quindici qualora il soggetto aggiudicatore, in esito ad una sua espressa richiesta motivata da ragioni di eccezionalita' e trasmessa mediante posta elettronica, telescrivente o telecopiatrice, abbia ottenuto, da parte dell'Ufficio anzidetto, la pubblicazione del bando o avviso nei cinque giorni successivi alla sua spedizione.
3. Limitatamente ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), il termine di ricezione delle offerte puo' essere fissato di concerto tra i soggetti stessi e i candidati selezionati, sempreche' tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte; qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il soggetto aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, e' pari almeno a ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta; la durata del termine tiene conto, in particolare, dei fattori di cui all'articolo 18, comma 3".
 
Art. 6.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie piu' rapide possibili; quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3; le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalita' di presentazione se le offerte:
a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, sono confermate al piu' presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;
d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione".



Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 18, del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, cosi' come modificato
dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 18 (Capitolati d'oneri e lettere di invito). - 1.
I soggetti aggiudicatori spediscono normalmente agli
imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi, i
capitolati d'oneri ed i documenti complementari entro i sei
giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreche'
detta domanda sia pervenuta in tempo utile.
2. I soggetti aggiudicatori comunicano le informazioni
supplementari sui capitolati d'oneri, purche' richieste in
tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del
termine fissato per la ricezione delle offerte.
3. Quando le offerte richiedono l'esame di una
documentazione voluminosa o particolarmente complessa, una
visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti
allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel
fissare gli opportuni termini di scadenza.
4. I soggetti aggiudicatori invitano simultaneamente e
per iscritto i candidati prescelti mediante la lettera di
invito, corredata dal capitolato d'oneri e dai documenti
complementari, e contenere almeno:
a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere
richiesti i documenti complementari e il termine per la
presentazione di tale richiesta, l'importo e le modalita'
di pagamento della somma che deve eventualmente essere
versata per ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte,
l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o
le lingue in cui devono essere redatte;
c) un riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono
eventualmente essere allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non
figurano nel bando di gara;
f) ogni altra condizione particolare per la
partecipazione all'appalto.
5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli
inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le
vie piu' rapide possibili; quando le domande di
partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex,
telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico,
esse devono essere confermate per lettera spedita prima
della scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'art. 17,
commi 2 e 3; le offerte sono presentate per iscritto e
recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni
aggiudicatrici possono consentire altre modalita' di
presentazione se le offerte:
a) includono tutte le informazioni necessarie alla
loro valutazione;
b) rimangono riservate in attesa della loro
valutazione;
c) se necessario, sono confermate al piu' presto per
iscritto o mediante invio di copia autenticata;
d) vengono aperte dopo la scadenza del termine
stabilito per la loro presentazione.
6. I soggetti aggiudicatori provvedono affinche' non vi
siano discriminazioni tra imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi.
7. All'atto della trasmissione delle specifiche
tecniche agli imprenditori, ai fornitori o prestatori di
servizi interessati, all'atto della loro qualificazione o
dell'assegnazione degli appalti, i soggetti aggiudicatori
possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la
riservatezza delle informazioni che trasmettono.
8. Il presente decreto non limita il diritto degli
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi di esigere
da un soggetto aggiudicatore, in conformita' della
legislazione vigente, il rispetto della riservatezza delle
informazioni che essi trasmettono".



 
Art. 7.
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), applicano:
a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, le corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;
b) per le forniture, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;
c) per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni.
2. I soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o negoziata, possono tenere conto di criteri e principi desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) e, in particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui:
a) quanto agli appalti di lavori, alle lettere da a) a g) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, delle corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;
b) quanto alle forniture, alle lettere da a) ad f) dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;
c) quanto agli appalti di servizi, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per gli appalti di servizi".



Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 22, del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, cosi' come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 22. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.
15, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma l,
lettera a), applicano:
a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui
agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore,
le corrispondenti norme del regolamento di cui all'art. 8
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche e integrazioni;
b) per le forniture, le disposizioni di cui agli
articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358, e successive modifiche e integrazioni;
c) per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui
agli articoli da 12 a 16 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. l57, e successive modifiche e integrazioni.
2. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1,
lettere b) e c), nel definire criteri e norme obiettivi ai
fini della partecipazione ad una procedura di appalto
ristretta o negoziata, possono tenere conto di criteri e
principi desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1,
lettera b) e, in particolare, dei motivi di esclusione
dalle gare di cui:
a) quanto agli appalti di lavori, alle lettere da a)
a g) dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore,
delle corrispondenti norme del regolamento di cui all'art.
3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche e integrazioni;
b) quanto alle forniture, alle lettere da a) ad f)
dell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, e successive modifiche e integrazioni;
c) quanto agli appalti di servizi, all'art. 12 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modifiche e integrazioni, per gli appalti di servizi.
3. Quando le offerte richiedono l'esame di una
documentazione voluminosa o particolarmente complessa, una
visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti
allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel
fissare gli opportuni termini di scadenza.
4. I soggetti aggiudicatori invitano simultaneamente e
per iscritto i candidati prescelti mediante la lettera di
invito, corredata dal capitolato d'oneri e dai documenti
complementari, e contenere almeno:
a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere
richiesti i documenti complementari e il termine per la
presentazione di tale richiesta, l'importo e le modalita'
di pagamento della somma che deve eventualmente essere
versata per ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte,
l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o
le lingue in cui devono essere redatte;
c) un riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono
eventualmente essere allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non
figurano nel bando di gara;
f) ogni altra condizione particolare per la
partecipazione all'appalto.
5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli
inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le
vie piu' rapide possibili; quando le domande di
partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex,
telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico,
esse devono essere confermate per lettera spedita prima
della scadenza del termine di cui all'art. 17, comma 1, o
dei termini stabiliti dai soggetti aggiudicatori ai sensi
dell'art. 17, comma 2.
6. I soggetti aggiudicatori provvedono affinche' non vi
siano discriminazioni tra imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi.
7. All'atto della trasmissione delle specifiche
tecniche agli imprenditori, ai fornitori o prestatori di
servizi interessati, all'atto della loro qualificazione o
dell'assegnazione degli appalti, i soggetti aggiudicatori
possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la
riservatezza delle informazioni che trasmettono.
8. Il presente decreto non limita il diritto degli
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi di esigere
da un soggetto aggiudicatore, in conformita' della
legislazione vigente, il rispetto della riservatezza delle
informazioni che essi trasmettono".



 
Art. 8.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtu' della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' stato in grado di dimostrare che detto aiuto e' stato notificato alla Commissione europea a norma del paragrafo 3 dell'articolo 88, gia' articolo 93, del Trattato o e' stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione europea".



Nota all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 25, del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, cosi' come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 25 (Offerte anormalmente basse). - 1. Agli
effetti del presente decreto, se per un determinato appalto
talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto
alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per
iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni,
verifica la composizione delle offerte e puo' escluderle se
non le consi-dera valide; il soggetto aggiudicatore puo'
prendere in considerazione giustificazioni fondate
sull'economicita' del procedimento di costruzione o
fabbricazione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode
l'offerente per l'esecuzione dell'appalto o
sull'originalita'.
2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le
offerte che sono normalmente basse in virtu' della
concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno
consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' stato in
grado di dimostrare che detto aiuto e' stato notificato
alla Commissione europea a norma del paragrafo 3, dell'art.
88, gia' art. 93, del Trattato o e' stato da essa
autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per
tali motivi l'offerta ne informano la Commissione europea".



 
Art. 9.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Conservazione degli atti). - 1. In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 19;
c) il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente all'articolo 13;
d) il ricorso alle deroghe specificamente previste dal presente decreto;
e) la mancata applicazione, in virtu' delle deroghe previste dall'articolo 8, delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 e 28 del presente decreto e delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda i soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto.
2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinche' durante questo periodo il soggetto aggiudicatore possa fornirle alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima.
3. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
a) informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano avanzato apposita istanza per iscritto, circa i motivi della loro esclusione dalle gare, ovvero circa le ragioni della esclusione delle loro offerte;
b) nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti che abbiano avanzato offerte ammissibili, comunicano loro il nominativo dell'aggiudicatario e le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta risultata aggiudicataria.
4. Possono essere motivatamente omesse alcune informazioni di cui al comma 3, lettera b), relative all'aggiudicazione dell'appalto, se sono:
a) di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b) contrarie al pubblico interesse;
c) lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, compresa quella aggiudicataria;
d) di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori di servizi o fornitori".
 
Art. 10.
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX forniscono anche le informazioni statistiche necessarie alla Commissione europea per verificare la corretta applicazione dell'accordo OMC - Organizzazione Mondiale per il Commercio, gia' accordo GATT; tali informazioni non riguardano gli appalti di servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 3".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro delle politiche
comunitarie
Bersani, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Micheli, Ministro dei lavori pubblici
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 28, del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, cosi' come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 28. - 1. I soggetti aggiudicatori che hanno
assegnato un appalto o un accordo quadro comunicano alla
Commissione CE, entro due mesi dall'aggiudicazione e alle
condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate
con decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, i risultati della procedura di
aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente
all'allegato XV.
2. I soggetti aggiudicatori, all'atto della
trasmissione delle informazioni, per quanto riguarda i
punti 6 e 9 dell'allegato XV, devono rappresentare alla
Commissione, se del caso, il carattere commerciale
"riservato dell'appalto.
3. L'elenco delle attivita', dei prodotti e dei servizi
esclusi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c),
e' fornito a sua richiesta alla Commissione CE.
4. I soggetti aggiudicatori notificano alla Commissione
CE, dietro sua richiesta, le informazioni seguenti relative
all'applicazione dell'art. 8, comma 3:
a) i nomi delle imprese interessate:
b) il tipo e il valore degli appalti di servizi in
questione;
c) gli elementi di prova che, a giudizio della
Commissione CE, sono necessari per dimostrare che le
relazioni tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa
aggiudicataria soddisfano le condizioni dei commi 3, 4 e 5
dell'art. 8.
5. I soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti
di servizi rientranti nella categoria n. 8 dell'allegato
XVI-A ai quali si applica l'art. 13, comma 1, lettera b),
possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV,
limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in
base alla classificazione dello stesso allegato XVI-A; i
soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di
servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI-A, ai quali
non si applica l'art. 13, comma 1, lettera b), possono
limitare le informazioni al punto 3 dell'allegato XV,
allorche' cio' sia necessario a motivo di preoccupazioni di
riservatezza commerciale; tuttavia essi devono vigilare
affinche' le informazioni pubblicate in relazione a questo
punto siano almeno altrettanto particolareggiate quanto
quelle contenute nel bando di indizione di gara pubblicato
in conformita' all'art. 11, comma 1, oppure, laddove sia
utilizzato un sistema di qualificazione, affinche' esse
siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle
della categoria di cui all'art. 15, comma 9; nei casi
elencati nell'allegato XVI-B i soggetti aggiudicatori
precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, che esso
venga pubblicato.
6. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II,
VII, VIII e IX forniscono anche le informazioni statistiche
necessaria alla Commissione europea per verificare la
corretta applicazione dell'accordo OMC - Organizzazione
Mondiale per il Commercio, gia' accordo GATT; tali
informazioni non riguardano gli appalti di servizi di cui
all'art. 9, comma 1, lettera c), n. 3".



 
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