Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. 1
Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace. (Raccolta 2000).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in favore dell'Albania e della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania
1. Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 300, ed all'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.
2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, con le modalita' previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalita', dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. Il Ministero degli affari esteri puo' utilizzare, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell'ufficio gia' addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilita' speciale di tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.
5. Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita unita' previsionale di base del Ministero dell'interno.
 
Art. 2.
Proroga della partecipazione militare italiana
a missioni internazionali di pace
1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000.
2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.
3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, e' prorogato fino al 31 marzo 2000.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.
5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonche' al personale di cui al comma 2;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonche' al personale di cui al comma 2;
d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.
6. Il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessita' alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1;
b) quanto a lire 230 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2;
c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Mattarella, Ministro della difesa
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
Allegato 1
(previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a)
ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000
AGLI ACCANTONAMENTI DI TABELLA A DELLA LEGGE FINANZIARIA. =====================================================================
|(Miliardi di lire) ===================================================================== Ministero del tesoro, del bilancio e della | programmazione economica | 44 --------------------------------------------------------------------- Ministero degli affari esteri | 11 --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'interno&ul1; | 12 --------------------------------------------------------------------- Ministero della difesa | 8 --------------------------------------------------------------------- Ministero del lavoro e della previdenza sociale | 20 --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'ambiente | 5 ---------------------------------------------------------------------
| --- ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 100
 
Allegato n. 2
(previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b) ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 NELLA PARTE
CORRENTE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA.

(Miliardi
di lire)
-- Ministero Tesoro Bilancio e Progr. Econ.:
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA
(3.1.2.11 - cap. 1940/p) . . . . . . . . 10
Legge n. 20 del 1994 - Corte dei conti
(3.1.3.10 - cap. 2815) . . . . . . . . . 5 Ministero Affari Esteri:
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi
a favore Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0.
Funzionamento - capitoli 2150, 2151, 2152,
2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166
2167, 2168, 2169, 2170; - 9.1.2.2. Paesi in via
di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183,
2184. 2195) . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Ministero Pubblica Istruzione:
Legge n. 440 del 1997 - '' Fondo ampliamento
Offerta formativa '' (2.1.3.1. - cap. 1810) . . 50 Ministero Lavori Pubblici:
Legge n. 431 del 1998 - '' Disciplina delle
Locazioni ad uso abitativo '' (7.1.2.1 -
cap. 4201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ministero Industria:
Legge n. 287 del 1990 - ''Autorita' garante
della concorrenza e del mercato'' (5.1.2.2. -
cap. 2850) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ministero Ambiente:
Legge n. 979 del 1982 - ''Difesa del mare''
(8.1.2.1 - capitoli 3955, 3957/p) . . . . . . . 10
Decreto-legge n. 496 del 1993 - ''Agenzia
Nazionale per la protezione ambientale''
(6.1.2.1 - cap. 3151) . . . . . . . . . . . . . 10
Totale . . 230
 
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