Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. 510
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata";
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata";
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364;
Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalita' di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge;
Udito il patete del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la delibezazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle politiche agricole; E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi generali
Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalita' di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonche' le modalita' di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 277 del 26 novembre 1998.
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1990.
- La legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni
a favore di categorie di dipendenti pubblici e di
cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 230 del 22 agosto 1980.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 1 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2.-3. (Omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto ministeriale 30 ottobre 1980 (Modalita' di
attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, recante
speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti
pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni
terroristiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 316 del 18 novembre 1980.
- Il decreto ministeriale 11 luglio 1983 (Modificazioni
al decreto ministeriale 30 ottobre 1980 recante le
modalita' di attuazione della legge 13 agosto 1980, n.
466, concernente speciali elargizioni a favore di
categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime
del dovere o di azioni terroristiche), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del
25 ottobre 1983.
- Il decreto ministeriale 29 luglio 1987, n. 561
(Modificazioni ai decreti ministeriali 30 ottobre 1980 e
11 luglio 1983, recanti modalita' di attuazione delle
leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 4 dicembre 1981, n. 720,
concernenti speciali elargizioni a favore di categorie
di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere
o di azioni terroristiche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1988.
- Il decreto ministeriale 29 agosto 1991, n. 319
(Regolamento previsto dall'art. 9 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 241 del 14 ottobre 1991.
- Il decreto ministeriale 16 marzo 1992, n. 377
(Regolamento concernente disposizioni integrative e
modificative del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, e
successive modificazioni, avente ad oggetto norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1994, n. 364, reca: "Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti di concessione di elargizioni a favore
delle vittime del dovere, dei dipendenti pubblici
rimasti invalidi nell'adempimento del loro dovere e dei
cittadini o degli apolidi vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse):
"Art. 5. - I benefici di cui alla presente legge si
applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal
1o gennaio 1969.
2. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono dettate le norme di
attuazione della legge stessa".
Note all'art. 1: - Per l'argomento della legge
13 agosto 1980, n. 466, v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento dei decreti ministeriali 30 ottobre
1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto
1991, n. 319, e 16 marzo 1992, n. 377, v. nelle note
alle premesse.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, v. nelle note alle
premesse.
- Per l'argomento della legge 23 novembre 1998, n. 407,
v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 13 agosto 1980, n. 466,
v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
v. nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 23 novembre 1998, n. 407,
v. nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Amministrazioni competenti
1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita' indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e', altresi', competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e' determinata l'amministrazione competente, nonche' degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.
4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.
5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.
 
Art. 3.
Avvio del procedimento
1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda.
2. Si puo' prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere.
3. La domanda deve essere presentata:
a) per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al prefetto del luogo in cui si e' verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame;
b) per quanto di competenza:
1) del Ministero della difesa, al comando militare di appartenenza;
2) del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente amministrato.
4. Nel caso di residenti all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si e' verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.
 
Art. 4.
Documenti ed atti richiesti
1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:
a) le provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite, anche in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica soluzione;
b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilita' dei benefici, intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
d) se abbiano richiesto o abbiano gia' ottenuto, anche in parte, il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.
2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.
3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica amministazione.
4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorche' corrisposte in piu' soluzioni, ne' fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorche' privilegiati o di riversibilita', nonche' i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresi', per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del provvedimento finale, risulta che e' stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto e' stato riconosciuto in favore del richiedente.
6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.



Note all'art. 4:
- Per l'argomento della legge 13 agosto 1980, n. 466,
v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 9, 14, e 15
della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v.
nelle note alle premesse):
"Art. 3 (Opzione del beneficiario per un assegno
vitalizio). - 1. Il cittadino italiano, anche dipendente
pubblico, che subisca un'invalidita' permanente pari
almeno a due terzi della capacita' lavorativa, nei casi
previsti dall'art. 1, puo' optare, in luogo della
elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio
commisurato all'entita' della invalidita' permanente, in
riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di
lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale".
"Art. 9 (Applicazione dei benefici di guerra). - 1. Le
disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi
civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di
guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili
e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in
Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con
la presente legge.
2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa
di atti di terrorismo, nonche' di vittima della
criminalita' organizzata sono certificate dal prefetto
del luogo di residenza, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno".
"Art. 14 (Diritto di assunzione presso le pubbliche
amministrazioni). - 1. Il coniuge superstite, i figli e
i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente
invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della
capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni od
operazioni di cui all'art. 1, hanno ciascuno diritto di
assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici e le aziende private secondo le disposizioni
della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge
1o giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con
precedenza su ogni altra categoria indicata nelle
predette leggi".
"Art. 15 (Esenzione dai ticket sanitari). - 1. I
cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni
in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti
dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione
sanitaria.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della sanita'
stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto
con il Ministro dell'interno, le modalita' di attuazione
dell'esenzione di cui al comma 1".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse):
"Art. 2. - 1. A chiunque, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1,
della presente legge, subisca una invalidita' permanente
non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa,
nonche' ai superstiti delle vittime di azioni
terroristiche e' concesso, oltre alle elargizioni di cui
alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio,
non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla
perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno
1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire
2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge
13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2
dalla legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine
ivi indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di
reversibilita' secondo le disposizioni del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, sono attribuite due annualita'
del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al
coniuge superstite, ai figli minori, ai
figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e
sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 11.225
milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire
430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
indennizzo ed e' esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF).
5. Il trattamento speciale di reversibilita'
corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a
formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul
trattamento speciale e' corrisposta l'indennita'
integrativa speciale con decorrenza dalla data di
liquidazione del predetto trattamento e senza
corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o
interessi anche se il beneficiario percepisca tale
indennita' ad altro titolo. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.823
milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno
1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che
siano anche titolari dell'assegno di superinvalidita' di
cui all'art. 100 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e successive modificazioni, non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini
dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno
1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno
2000".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme):
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario
competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte
del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e'
stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita' della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalita' di identificazione, la data e il luogo della
autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini
dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico
ufficiale aggiunga la propria firma".



 
Art. 5.
Valutazione della commissione medica ospedaliera
della sanita' militare
1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, e' richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanita' militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalita' previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidita', accerta il grado dell'eventuale invalidita' riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidita' e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidita' riportata comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto d'impiego.
2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 e' integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalita' organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.
3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanita' del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procedera' alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.
4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacita' tecnica, quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.
5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non e' richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi', richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalita' organizzata dell'evento criminoso.
6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, e' definitivo.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario e' espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorita' consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalita' previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento.



Nota all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, contiene il testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato. Si indicano, qui di
seguito, le rubriche degli articoli 172 e seguenti:
Art. 172 (Accertamenti sanitari).
Art. 173 (Spese di ricovero).
Art. 174 (Mancata presentazione agli accertamenti
sanitari).
Art. 175 (Verbale della commissione medica
ospedaliera).
Art. 176 (Trasmissione degli atti all'amministrazione
centrale).
Art. 177 (Casi in cui e' richiesto il parere del
comitato).
Art. 178 (Pareri del Ministero della sanita' e del
collegio medico legale).
Art. 179 (Provvedimento dell'amministrazione centrale).
Art. 180 (Liquidazione provvisoria con riserva di
pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato
diretto).
Art. 181 (Accertamenti sanitari per innovazione
dell'assegno).
Art. 182 (Scadenza dell'assegno rinnovabile).
Art. 183 (Aggravamento).



 
Art. 6. Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione
dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e
dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del
dovere, nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni
competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o
comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o
ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria
assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato
rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale
o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e
di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene
trasmesso, corredato del verbale della commissione medica
ospedaliera della sanita' militare, che verifica il nesso causale
tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di
invalidita' riscontrata, nel piu' breve tempo possibile, al
prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento, per
l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la
concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche
in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione
dei benefici siano di chiara evidenza.
3. Il prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine
alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste
e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri
presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi
compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene
trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla
documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi
informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
di istruttoria.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
previsti dal presente regolamento.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia'
direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun
tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale, nonche'
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".



 
Art. 7. Procedimento di competenza del Ministero di grazia e giustizia di
concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime
del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del
dovere, nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il
procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in
cui si e' verificato l'evento mortale o invalidante redige un
dettagliato rapporto sulle circostanze che vi hanno dato luogo,
corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro
elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso,
corredato dal verbale della commissione medica ospedaliera della
sanita' militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito
sanitario e che quantifica la percentuale di invalidita'
riscontrata, nel piu' breve tempo possibile al Ministero di grazia
e giustizia, che dispone la concessione della speciale elargizione
con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, se i
presupposti per la concessione dei benefici sono di chiara
evidenza.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto
in cui si e' verificato l'evento mortale o invalidante e' tenuto
ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni
lesive, al nesso di causalita' tra quste e le lesioni prodotte o
l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il
conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa
dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero di grazia e
giustizia, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al
comma 1.
3. Il Ministero di grazia e giustizia, se ritiene che gli elementi
informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
di istruttoria.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
previste dal presente regolamento.
 
Art. 8. Procedimento di competenza del Ministero della difesa di concessione
dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e
dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere,
nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri, il comandante del reparto presso il quale prestava
servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere,
redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato
luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di
eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo
acquisito. Tale rapporto, corredato del parere delle autorita'
gerarchiche, nonche' del verbale della commissione medica
ospedaliera della sanita' militare che verifica il nesso causale
tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di
invalidita' riscontrata, viene inviato, nel piu' breve tempo
possibile, all'Alto comandante di cui al successivo comma 2, per
l'ulteriore inoltro al Ministero della difesa.
2. L'Alto comandante da cui dipende il reparto presso il quale
prestava servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del
dovere e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla
natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste e le
lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, nonche' in ordine agli
altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi
compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene
inviato al Ministero della difesa unitamente al rapporto ed alla
documentazione indicata al precedente comma 1.
3. Il Ministero della difesa dispone la concessione della speciale
elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza
dell'autorita' giudiziaria competente, qualora i presupposti per
la concessione siano di chiara evidenza; ove ritenga che gli
elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il
provvedimento finale puo' disporre, con provvedimento motivato, un
supplemento di istruttoria.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
previsti dal presente regolamento.
 
Art. 9. Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini,
degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, o dei superstiti.
1. Ai fini della concessione dei benefici, il Ministero
dell'interno provvede, entro il termine stabilito dal regolamento
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
elevato di ulteriori trenta giorni nei casi di sospensione
regolati dal successivo articolo 10.
2. Il prefetto competente trasmette l'istanza al Ministero
dell'interno, con un dettagliato rapporto sulle circostanze
dell'evento mortale o invalidante, corredato di sentenza sui fatti
criminosi, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento
conoscitivo acquisito, ivi compreso il giudizio sanitario della
commissione medica ospedaliera.
3. Il prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine
alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste
e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri
presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici. Tale
parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al
rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
4. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla
sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, cui e'
subordinata la concessione dei benefici economici, il Ministero
dell'interno puo' chiedere il parere della commissione consultiva
di cui all'articolo 11.
5. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi
informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
di istruttoria.



Nota all'art. 9:
- Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, v. nelle note all'art. 6.



 
Art. 10. Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore
dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata sulla base delle
risultanze giudiziarie successivamente intervenute.
1. Il prefetto acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata
erogata la provvisionale o l'assegno vitalizio in assenza di un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e trasmette
immediatamente la medesima al Ministero dell'interno, che provvede
disponendo o negando, in via definitiva, l'erogazione dell'assegno
vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione.
2. Qualora il provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
successivamente intervenuto, non contenga elementi sufficienti per
la decisione finale, il prefetto esprime, comunque, un ulteriore
parere sulla base delle eventuali indagini svolte e delle
risultanze processuali, trasmettendolo insieme con il
provvedimento dell'autorita' giudiziaria al Ministero
dell'interno.
3. Il Ministero dell'interno, sulla base del provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, tenendo conto del parere del prefetto
e della commissione consultiva di cui all'articolo 11, adotta le
conseguenti decisioni.
 
Art. 11. Istituzione e composizione della commissione consultiva presso il
Ministero dell'interno
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno una apposita
commissione, nominata dal Ministro e composta da cinque membri: un
magistrato amministrativo che la presiede; un prefetto in servizio
presso il Dipartimento di pubblica sicurezza o un dirigente
generale della Polizia di Stato; un ufficiale generale dell'Arma
dei carabinieri, un ufficiale generale del Corpo della guardia di
finanza ed un dirigente della direzione generale dei servizi
civili del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a
quella di viceprefetto. Le nomine hanno luogo su designazione
delle rispettive amministrazioni che provvedono, altresi', ad
indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente
inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario della direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, la quale
provvede, altresi', ad indicare altro funzionario quale segretario
supplente in caso di assenza o impedimento del titolare.
2. Alla commissione sono chiamati a partecipare, quando
interessati, i rappresentanti delle amministrazioni competenti di
cui all'articolo 2, non indicate nel comma 1, su designazione
dell'amministrazione di appartenenza.
3. Il compenso del presidente, dei componenti e del segratario
della commissione consultiva e' stabilito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
 
Art. 12.
Sospensione dei termini
1. Il termine previsto per la definizione del procedimento e'
sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in
corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la
redazione del rapporto informativo del prefetto. Analogamente il
termine e' sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora
concluso.
2. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata
all'interessato, o al suo avente diritto, ed al Ministero
dell'interno.
 
Art. 13.
Individuazione dei destinatari dei benefici
1. La speciale elargizione viene ripartita in quote eguali tra il
coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico.
2. Quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
e le sorelle conviventi a carico, per le vittime del dovere le
amministrazioni competenti procedono all'accertamento d'ufficio
sull'esistenza di persone conviventi a carico della persona
deceduta negli ultimi tre anni precedenti all'evento e dei
conviventi more uxorio. Per gli altri soggetti beneficiari si
procede a seguito di domanda da parte degli interessati.
3. Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al
momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio
sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovra' essere
esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva.
Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il
defunto dovra' risultare da apposita certificazione rilasciata dal
comune di residenza.
4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della
legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti
destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in
vigore della legge medesima.
5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, gia' titolare
del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso,
l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di
interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e
determinante delle lesioni o delle infermita' subite nell'atto
terroristico.
6. La riliquidazione prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b),
della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete agli originari
destinatari per gli eventi di terrorismo, di eversione dell'ordine
democratico, di criminalita' organizzata e per quelli previsti
dalla legge 31 marzo 1998, n. 70, ancora in vita alla data di
entrata in vigore della predetta legge. In assenza di questi, si
provvede secondo l'ordine dell'articolo 6, comma 1, della legge 13
agosto 1980, n. 466, qualora i predetti soggetti siano ancora in
vita alla data di entrata in vigore della legge.



Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse), v. nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettera b),
della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v.
nelle note alle premesse):
"2. All'art. 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione
in base alle disposizioni della presente legge .
- La legge 31 marzo 1998, n. 70, reca: "Benefici per le
vittime della cosidetta "banda della Uno bianca ".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
13 agosto 1980, n. 466 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse):
"Art. 6. - La speciale elargizione di cui alla presente
legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui
compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il
seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo
stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.".



 
Art. 14.
Pagamento degli assegni vitalizi
1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che
definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro
competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo
le modalita' di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base
al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono
agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi
adempimenti.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in
vigore della predetta legge.



Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse):
"Art. 5 (Opzione dei superstiti per un assegno
vitalizio). - 1. Il coniuge di cittadinanza italiana o
il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il
secondo grado di cittadinanza italiana possono optare,
se destinatari in tutto o in parte della elargizione di
cui al comma 1, dell'art. 4, in base all'ordine di
spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro
favore, non reversibile, del seguente ammontare:
a) lire 600 mila mensili, se i chiamati
all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
b) lire 375 mila mensili, se i chiamati
all'elargizione sono quattro o cinque;
c) lire 300 mila mensili, se i chiamati
all'elargizione sono in numero superiore a cinque.".
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 23
novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 4.



 
Art. 15. Attribuzione e pagamento di due annualita' del trattamento
pensionistico di riversibilita' liquidato secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 2, comma
3, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti
dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato
dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998,
n. 407, nonche' ai superstiti delle vittime delle azioni
terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni
competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per
gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per
gli eventi verificatisi prima della data suddetta le
amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.
2. Il beneficio e' liquidato agli interessati separatamente e per
gli orfani secondo le rispettive quote di compartecipazione
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio e'
quello corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del
trattamento pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre
1998, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, ove questa
non sia gia' stata ricompresa nella liquidazione dello speciale
trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi
prima di tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente,
il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla base
dell'importo annuo lordo della pensione di riversibilita', ovvero
del trattamento speciale attribuito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato
alla data del decesso del dante causa.
4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il
relativo provvedimento e' soggetto al visto del competente ufficio
centrale del bilancio.



Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 23
novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
- Per completezza di informazione si riporta il testo
vigente dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
(per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di atti di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, a condizione che il
soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli
atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale, e'
corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in
proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata,
con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di
1,5 milioni per ogni punto percentuale.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita'
permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato
di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle
finalita' delle associazioni di cui all'art. 416-bis del
codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati
che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12
del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo
dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita'
del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa
lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo
dell'evento, si era gia' dissociato o comunque
estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali
cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto
di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello
svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di
prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai
commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del
tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle
operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma
3, subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza
dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per
iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di
reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali
ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od
operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel
territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equilibrata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa".
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, v. nelle note
all'art. 5.



 
Art. 16. Esenzione IRPEF del trattamento speciale di riversibilita' e delle
pensioni privilegiate dirette di prima categoria nei confronti dei
destinatari dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n.
407.
1. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di
riversibilita' corrisposto ai superstiti dei caduti e' applicata
d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a
decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a
norma dell'articolo 2 del presente regolamento provvedono, a
titolo ricognitivo, ad inviare apposita informazione ai cennati
enti pagatori dei trattamenti speciali di riversibilita'.
2. L'indennita' integrativa speciale e' corrisposta dai medesimi
ordinatori secondari di spesa con decorrenza dalla data del
trattamento speciale, osservando le modalita' stabilite dal comma
5 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, sempreche'
tale indennita' non sia stata ricompresa nella liquidazione dello
speciale trattamento di pensione in godimento.
3. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima
categoria, con assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 100
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano
subito un'invalidita' permanente per effetto di ferite o lesioni
per gli atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
e' applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di
spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998, per gli eventi
verificatisi successivamente a detta data.
4. Per gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si
procede a domanda degli interessati.



Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 23
novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 100 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 (per l'argomento v. nelle note all'art. 5):
"Art. 100 (Assenso di superinvalidita'). - Gli invalidi
affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella
tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313,
hanno diritto a un assegno di superinvalidita', non
riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le
indicazioni contenute in detta tabella:

lettera A .... annue L. 984.000".
lettera A-bis " " 840.000".
lettera B .... " " 667.400".
lettera C .... " " 412.900".
lettera D .... " " 384.000".
lettera E .... " " 344.600".
lettera F .... " " 264.100".
lettera G .... " " 227.400".

- Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
nelle note all'art. 15.



 
Art. 17.
Rivalutazione degli assegni vitalizi
1. L'importo degli assegni vitalizi e' rivalutato annualmente dai
dipartimenti provinciali del tesoro competente all'erogazione:
a) per l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, in misura pari al tasso
dell'inflazione calcolato sulla base dei dati ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica;
b) per l'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, secondo la perequazione
automatica prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503.



Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
nelle note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 5 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
nelle note all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 23
novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
"Art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni). - 1.
Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle
pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano,
con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento
al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo
novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati
applicando all'importo della pensione spettante alla
fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che
si determina rapportando il valore medio dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, relativo all'anno precedente il mese di
decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e
le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge
finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e
tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati
nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1o
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel
limite di un punto percentuale della base imponibile a
valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni
annui".



 
Art. 18.
Applicazione dei benefici di guerra
1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni
vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie
dei caduti civili di guerra, provvedono le amministrazioni
competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita
certificazione del prefetto del luogo di residenza.
2. All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via
continuativa si provvede con le modalita' di cui agli articoli
precedenti.
 
Art. 19. Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di
caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalita' organizzata
o comune.
1. Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione
attestante la condizione di invalido o di caduto su domanda
dell'interessato ovvero dei familiari superstiti aventi titolo.
2. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla
qualifica di cui al comma 1, la data e il luogo dell'atto
criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di
invalidita', la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno
determinata, la patologia invalidante, la percentuale della
invalidita'.
3. Ai fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti
danno comunicazione al prefetto della provincia di residenza
dell'interessato dell'attribuzione, anche provvisoria, dei
benefici, precisandone le patologie invalidanti.
4. Copia dell'atto deliberativo e', comunque, trasmessa dal
Ministero dell'interno al prefetto competente.
 
Art. 20.
Modalita' e termini del procedimento relativo alle certificazioni
1. Il prefetto provvede, in ordine alle richieste delle
certificazioni, sulla base del provvedimento di attribuzione,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda,
ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione del
provvedimento medesimo, se successiva.
2. Qualora il provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato
emanato in assenza di sentenza, il prefetto, entro trenta giorni
dalla comunicazione della sentenza definitiva, conforma ad essa
gli atti a suo tempo adottati.
3. Gli atti del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti
ministeriali emanati in assenza di sentenza, devono contenere
l'avvertenza della loro modificabilita' per effetto delle
ulteriori fasi del processo.
4. Ai fini del collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di
residenza rilascia, su domanda, apposita certificazione, secondo
le stesse modalita' previste dall'articolo 17, in quanto
applicabili, intendendosi sostituite al Ministero dell'interno le
altre amministrazioni eventualmente competenti in ordine alla
concessione dei benefici in favore di chi abbia subito ferite o
lesioni in conseguenza delle azioni od operazioni di cui
all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.



Nota all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
nelle note all'art. 15.



 
Art. 21.
Contributi alle spese funerarie
1. Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui
all'articolo 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466, da
corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene
determinato nella misura vigente:
quota fissa di lire cinquecentomila;
lire centomila per ogni familiare convivente a carico del
dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni
caso l'importo complessivo di lire un milione.
2. Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della
legge 13 agosto 1980, n. 466, il beneficio e' corrisposto a
domanda degli aventi diritto.



Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 8 della legge 13 agosto 1980,
n. 466 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 8. - Il contributo nelle spese funerarie per il
personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
deceduto in attivita' di servizio, previsto dall'art.
286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con
decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con
l'art. 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, e'
corrisposto fino a lire un milione".



 
Art. 22.
Verifiche periodiche. Termini
1. I Ministri competenti verificano periodicamente la
funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti
disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure
di rispettiva competenza.
 
Art. 23.
Norme abrogate
1. Il presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio
1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 ed al
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364,
che sono contestualmente abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Scognamiglio Pasini, Ministro della
difesa
De Castro, Ministro delle politiche
agricole Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 11



Note all'art. 23:
- Per l'argomento dei decreti ministeriali 30 ottobre
1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto
1991, n. 319 e 16 marzo 1992, n. 377, v. nelle note alle
premesse.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, v. nelle note alle
premesse.



 
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