Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 28 dicembre 1999
Tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1o luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visti l'art. 9 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonche' l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali e' demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformita' di trattamento;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbario 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;
Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 70 miliardi, per parziale finanziamento delle opere;
Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalita' di determinazione del tasso di riferimento variabilie per i mutui di cui alle leggi suindicate;
Vista la nota del 17 dicembre 1999, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previsti dalle leggi sopra indicate per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale e' stato stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso Ribor e' sostituito dall'Euribor;
Vista la misura del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 1999 sul circuito Reuters, pari a 3,516%;
Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 1999, n. 111, recante "Detereminazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144" e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2000 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, e' pari:
a) al 4,35% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1o luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) al 4,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;
c) al 4,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;
d) al 4,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.
2. Al costo della provvisoria come fissato al comma 1 va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione onnicomprensiva rimane fissata per tutta la durata dell'operazione.
 
Art. 2.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 1999
p. Il direttore generale: Guglielmino
 
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